Cassation court dismisses appeal against tax authority's declaration of lawsuit extinction due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Luca Palumbo against the tax authority's declaration that the lawsuit had extinguished. The lower court ruled the process ended because the tax authority's submission of the case to the extinction list complied with specific legislative deadlines for closing civil proceedings. The court upheld this decision, confirming that the procedural requirements for extinction were met and the taxpayer's request to fix a hearing was inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court established that the automatic extinction of a civil lawsuit following the submission of a case to the extinction list by the tax authority is valid when all statutory time limits are strictly observed, barring any subsequent request to fix a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9990/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro PALUMBO LUCA, rappresentato e difeso d a ll’avvocato COLUCCIA MARIA ASSUNTA unitamente all'avvocato MELPIGNANO CARLAMARIA avverso DECRETO di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 3051/ 02/ 2020 depositata il 15/10/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 07/04/2025 Il P