Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10216/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows IMU exemption for two adjacent apartments if they are not yet registered as a single unit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10216/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision denying IMU exemption for two adjacent apartments. While the lower court ruled that the law requires a single registered unit, the Supreme Court clarified that 'writability' is sufficient even if the units are not yet formally joined in the land registry. Consequently, the court held that the exemption applies to these two separate but contiguous units used as a primary residence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201; The exemption for the municipal tax on the primary residence applies to a single unit that is either registered or capable of being registered as such, allowing adjacent units to qualify if they are not yet formally unified in the land registry.

Parole chiave

Generato dall'IA
IMU exemption primary residence adjacent units writability tax appeal land registry strict interpretation deduzione per affitto nelle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
CONSIDERATO CHE: 1.Il ricorso è affidato adun unico motivo, col quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l.
Art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130
CONSIDERATO CHE: 1.Il ricorso è affidato adun unico motivo, col quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2010, n. 3397
Ne consegue, pertanto, anche in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme agevolative,l’impossibilità di estendere all’IMU il pregresso orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di ICI (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2010, n. 3397; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 19 maggio 2010, n. 12269
3397; Cass., Sez. 5^, 19 maggio 2010, n. 12269; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2011, n. 20567
12269; Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2011, n. 20567;
Cass., Sez. 6^-5, 3 luglio 2014, n. 15198
Cass., Sez. 6^-5, 3 luglio 2014, n. 15198; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2017, n. 9030
15198; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2017, n. 9030; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 25 giugno 2019, n. 17015
9030; Cass., Sez. 6^-5, 25 giugno 2019, n. 17015; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 22 febbraio 2021, n. 4727
17015; Cass., Sez. 6^-5, 22 febbraio 2021, n. 4727; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 24 marzo 2023, n. 8551
4727; Cass., Sez. Trib., 24 marzo 2023, n. 8551; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 20 febbraio 2024, n. 4530
8551; Cass., Sez. Trib., 20 febbraio 2024, n. 4530) e la necessità di limitare ad un’unica unità immobiliare, destinata ad abitazione principale, l’esenzione dall’IMU (Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 31 luglio 2018, n. 20368
4530) e la necessità di limitare ad un’unica unità immobiliare, destinata ad abitazione principale, l’esenzione dall’IMU (Cass., Sez. 6^-5, 31 luglio 2018, n. 20368).
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 28420/2025 — snciv
Cassation court dismisses municipality's appeal, allowing taxpayer exemption for two adjacent apartments as a single main residence.
Ordinanza — n. 11128/2024 — snciv
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to sufficiently identify the omitted appeal ground.
Ordinanza — n. 11082/2024 — snciv
Cassation court allows IMU exemption for primary residence when spouses live apart due to family life agreements.
Ordinanza 94/2022
Italian Constitutional Court suspends tax case over IMU exemption rule requiring family home to be in same municipality.
Ordinanza — n. 15693/2026 — snciv
Italian Court dismisses taxpayer appeal, ruling habitual residence prevails over registered address for IMU exemption. The court rejects the taxpayer's claim that the property is not their main residence. The decision establishes that actual use of the property as a home takes precedence over the official registered address for tax exemption purposes. The court finds the taxpayer failed to prove the property was not their main residence. The ruling confirms the lower court's application of the relevant tax law provisions. The outcome is a dismissal of the taxpayer's request for exemption. The case clarifies the interpretation of the main residence requirement in Italian tax law. The decision emphasizes the importance of factual proof over administrative records. The court upholds the principle that actual living arrangements determine tax status. The judgment concludes that the taxpayer must bear the burden of proof. The final result is the rejection of the taxpayer's appeal and payment of costs.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o e difeso dall’Avv. Antonio Andreottola e dall’Avv. Gabriele Romano, entrambi con studio in Napoli (presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale), elettivamente domiciliato presso l’Avv. Luca Leone, con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: lucaleone@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Capone Mario; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 7 aprile 2021, n. 3009/11/2021; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 marzo 202 5 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: ICI IMU ACCERTAMENTO ABITAZIONE PRINCIPALE UTILIZZO DI DISTINTE UNITÀ CATASTALI1.Il Comune di Napoli h a proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionaleper la Campania il 7 aprile 2021, n. 3009/11/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisoin rettifica del 26 marzo 2018, prot. n. 290037/119, per insufficiente versamento dell’IMU relativa all’anno 2013 nella misura complessiva di € 2.270,00 nei confronti di Mario Capone, con riguardo alla proprietà dell’abitazione in Napoli alla Via Posillipo n. 66 , consistente in due appartamenti adiacenti in catasto con le particelle 433 sub. 5 e 433 sub. 6 del folio 36, ove Mario Capone aveva fissato la propria residenza, in conseguenza del disconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale, ha rigettato l’appello proposto da l Comune di Napoli nei confronti di Mario Capone avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 24 giugno 2019, n. 7610 / 3 2 /201 9 , senza alcuna statuizione sulle spese giudiziali per la contumacia della controparte.

2. Il giudice di appello ha confer mato la decisione di prime cure– che aveva accolto i l ricors o originari o del contribuente - sul rilievo che: « Nel caso in esame non si tratta, né è stato dedotto, di immobili non accatastabiliunitariamente, ma solo di immobili non accatastati. Orbene come hanno rilevato iprimi giudici non si comprenderebbe nella interpretazione fatta propria dall'enteappe llante il senso dell'aggettivo "iscrivibile" contrapposto ad "iscritto" se non nella sussistenza per l'immobile di quelle caratteristiche intrinseche ed estrinseche che consentano allo stesso di essere accatastato come unica unità immobiliare.(...) Ai fini Imu, è la norma a richiedere che l'abitazione principale sia un'unica unitàimmobiliare, negando il diritto all'esenzione a due unità contigue utilizzate congiuntamente se non iscritte o non iscrivibili al catasto unitariamente.

Ma iltenore letterale della norma in esame, con riferimento al presupposto della"iscrivibilità" come alternativo alla "iscrizione" non impone che le unità siano anche accatastate unitariamente, bastando che ne sussistano i presupposti». 3.Mario Capone è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE: 1.Il ricorso è affidato adun unico motivo, col quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato affermato che, «sulla base del riportato disposto normativo, l'agevolazione non si limiterebbe soltanto all'immobile iscritto in catasto ma si estenderebbe anche all'immobile iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare; cioè all'unità immobiliare strutturalmente e funzionalmente unificabile spetterebbe l'agevolazione.

Sicché, la norma, laddove parla di applicabilità dell'agevolazione ad una sola unità immobiliare, andrebbe intesa nel senso che debba escludersi che due unità immobiliari, non strutturalmente e funzionalmente unificabili, possano essere destinate ad abitazione principale». 1.1 Il predetto motivo è fondato. 1.2 La Commissione Tributaria Regionale ha affermato che, sulla base del riportato disposto normativo, l'agevolazione non si limiterebbe soltanto all'immobile iscritto in catasto ma si estenderebbe anche all'immobile “iscrivibile” in catasto come unica unità immobiliare; cioè all'unità immobiliare strutturalmente e funzionalmente unificabile spetterebbe l'agevolazione.

Sicché, la norma, laddove parla di applicabilità dell'agevolazione ad una sola unità immobiliare, andrebbe intesa nel senso che debba escludersi che due unità immobiliari, non strutturalmente e funzionalmente unificabili, possano essere destinate ad abitazione principale. 1.3 In materia di IMU, il tenore letterale dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsione sull'ICI in tema di agevolazione relativa al possesso di abitazione principale: la disposizione de qua contiene, difatti, un’inequivocabile limitazione dell’agevolazione ad un’unica unità immobiliare, statuendo che:«L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;e che:

« Per a bitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Ne consegue, pertanto, anche in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme agevolative,l’impossibilità di estendere all’IMU il pregresso orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di ICI (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2010, n. 3397; Cass., Sez. 5^, 19 maggio 2010, n. 12269; Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2011, n. 20567;

Cass., Sez. 6^-5, 3 luglio 2014, n. 15198; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2017, n. 9030; Cass., Sez. 6^-5, 25 giugno 2019, n. 17015; Cass., Sez. 6^-5, 22 febbraio 2021, n. 4727; Cass., Sez. Trib., 24 marzo 2023, n. 8551; Cass., Sez. Trib., 20 febbraio 2024, n. 4530) e la necessità di limitare ad un’unica unità immobiliare, destinata ad abitazione principale, l’esenzione dall’IMU (Cass., Sez. 6^-5, 31 luglio 2018, n. 20368). 1.4 Pertanto, in tema di IMU, secondo il chiaro tenore dell'art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'esenzione dall'imposta può essere riconosciuta ad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e, stante la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione, non può essere estesa ad ulteriori unità contigue, di fatto unificate ed utilizzate anch'esse come abitazione principale (in termini:

Cass., Sez. 6^-5, 31 luglio 2018, n. 20368; Cass., Sez. Trib., 20 febbraio 2024, n. 4530).

2. Pertanto, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimentoe la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 marzo 2025. ILPRESIDENTE Dott.Fabio Di Pis