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Ordinanza — n. 10211/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling late first-instance document production remains valid in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10211/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, quashing the lower court's ruling. The Regional Commission had rejected the agency's evidence because it was filed late in both the first instance and appeal proceedings. The court held that documents filed late in the first instance are automatically and validly acquired in the appeal phase, making the Regional Commission's rejection of the evidence legally incorrect.

Regesto Legislator

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Art. 32 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 58 D.Lgs. n. 546/1992: In tax litigation, documents produced late in the first instance are automatically and validly acquired in the appeal phase, rendering the Regional Commission's rejection of such evidence inadmissible.

Parole chiave

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tax litigation procedure late document production appeal evidence admissibility fiscal court jurisdiction filed documents validity deposito tardivo opposizione tardiva ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 4, Civil Procedure Code
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 24 D.Lgs. n. 546/1992
Art. 25 D.Lgs. n. 546/1992
Art. 32 D.Lgs. n. 546/1992
Art. 58 D.Lgs. n. 546/1992
In materia questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire che “in tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 del d.lgs.
Art. 115 Civil Procedure Code
Art. 116 Civil Procedure Code

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. V, 7.3.2018, n. 5429
Cass. sez. V, 30.11.2016, n. 24398
Cass. sez. V, 30.11.2016, n. 24398).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma ; -ricorrente - contro Bitetti Michele Vito; -intimato - avverso la sentenza n. 749, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 27.10.2020, e pubblicata il 18.12.2020; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate Riscossione notificava a Bitetti Michele Vito la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. O GGETTO : Preavviso di iscrizione ipotecaria - Notificazione atti prodromici -Documentazione - Prodotta tardivamente in primo grado - Utilizzabilità in appello. 11376 2019 00000216 000, relativa a nove cartelle di pagamento e sette avvisi di accertamento esecutivi.

2. Il contribuente impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso proponendo plurime censure, procedimentali e di merito, anche in relazione alla invalida notificazione degli atti presupposti. La CTP riteneva infondate le difese proposte da Bitetti Michele Vito, e rigettava il suo ricorso.

3. Il contribuente spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio rinnovando le proprie critiche, anche in materia di notificazione degli atti prodromici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto. La CTR riformava la decisione dei primi giudici, ritenendo che l’Amministrazione finanziaria avesse tardivamente prodotto la documentazione relativa alla notificazione degli atti prodromici.

4. L’Agenzia delle Entrate ha introdotto ricorso per cassazione avverso la pronuncia adottata dalla CTR, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Il contribuente non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione degli artt. 24, 25, 32 e 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la CTR affermato la inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio dall’Agente della riscossione fin dal primo grado del processo.

2. La CTR ha accolto il ricorso del contribuente esclusivamente perché ha ritenuto che l’Agente per la riscossione non abbia provato la regolare notificazione degli atti prodromici, cartelle di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi, in quanto la documentazione è stata depositata tardivamente, tanto nel primo grado del giudizio quanto in grado di appello. 2.1. Oppone la ricorrente che la documentazione prodotta in primo grado risultava già acquisita al giudizio di appello, e pertanto la CTR era tenuta ad esaminarla, ed a verificare la regolarità della notificazione degli atti prodromici, ed avrebbe quindi dovuto procedere all’esame nel merito del ricorso. 2.2.

In materia questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire che “in tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve avvenire, ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza: tuttavia, l'inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e "ritualmente" nel giudizio di impugnazione”, Cass. sez.

V, 7.3.2018, n. 5429 (conf. Cass. sez. V, 30.11.2016, n. 24398). 2.3. La tesi sostenuta dal giudice dell’appello secondo cui, avendo la parte prodotto tardivamente la documentazione relativa alla notificazione sia in primo che in secondo grado, la stessa risultava inutilizzabile, appare quindi non condivisibile e risulta pure in contrasto con l’orientamento interpretativo consolidato di questa Corte di legittimità. La documentazione tardivamente prodotta nel primo grado del giudizio, infatti, doveva ritenersi legittimamente acquisita in sede di gravame, e la Commissione regionale avrebbe dovuto esaminarla. 2.4.

Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertanto fondato e deve perciò essere accolto, conseguendone la cassazione della decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto perché proceda a nuovo giudizio. La Corte di Cassazione, P.Q.M accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provveden