Ordinanza Interlocutoria — n. 10210/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAun avviso di accertamento (F9030303781/2019)nei confronti di Alba 2000 s.r.l. – società a ristretta base azionaria, cancellata dal registro delle imprese in data 30.9.2015 –notificandolo all’(ex) liquidatore Domenico Cuomo e agli (ex) soci Giancarlo Cuomo e Michela Cuomo, con i quali aveva imputato la somma di denaro di euro 461.815,00 rinvenuta presso l’abitazione di Cuomo Domenico a maggiori ricavi non dichiarati della società, ai fini Ires, Irap e Iva, per il 2014, oltre interessi e sanzioni;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 372 c.p, art. 2495 cod. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 10210/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza di appello,Michela Cuomo, Giancarlo Cuomo, in proprio e nella qualità di ex soci di Alba 2000 s.r.l., Domenico Cuomo, in qualità di ex liquidatore della società estinta, propongono ricorso per cassazione affidato a sette motivi. 5.Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate. 6.In data 21 febbraio 2025, i ricorrenti hanno depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., copia della sentenza penale di assoluzione n. 576/2021 emessa dal Tribunale di Salerno, sezione dibattimentale, in data 24.2.2021 nell’ambito di procedimento penale a carico di Cuomo Giancarlo “perché il fatto non sussiste”, con attestazione di irrevocabilità della sentenza medesima dal 9 luglio 2021.
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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 23134del ruolo generale dell’anno 2022, proposto Da Michela Cuomo, Giancarlo Cuomo, in proprio e in qualità di ex soci di Alba 2000 s.r.l., Domenico Cuomo in qualità di ex liquidatore di Alba 2000 s.r.l. in liquidazione -società cancellata dal registro delle imprese in data 30.9.2015 - rappresentati e difesi, giusta procura speciale su foglio separato congiunto al ricorso, dall’Avv.to Giuditta Merone, elettivamente domiciliatipresso lo studio Legale Castaldo sito in Roma alla Via Angelo Emo n. 106;
Oggetto: Tributi Società cessata prima della notifica dell’avviso di accertamento-art. 28 del d.lgs. n. 175/2014 -ricorrenti- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 2112/05/2022, depositata in data 25 febbraio 2022; Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott.
Olga Pirone, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo 2025 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera; RILEVATO CHE 1. Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza di Positano del 28.2.2015, l’Agenzia delle entrate aveva emesso per l’anno 2014:
1) un avviso di accertamento (F9030303781/2019)nei confronti di Alba 2000 s.r.l. – società a ristretta base azionaria, cancellata dal registro delle imprese in data 30.9.2015 –notificandolo all’(ex) liquidatore Domenico Cuomo e agli (ex) soci Giancarlo Cuomo e Michela Cuomo, con i quali aveva imputato la somma di denaro di euro 461.815,00 rinvenuta presso l’abitazione di Cuomo Domenico a maggiori ricavi non dichiarati della società, ai fini Ires, Irap e Iva, per il 2014, oltre interessi e sanzioni;
2) due avvisi di accertamento (n. TF9010304605/2019 eTF9010304608/2019) nei confronti dei suddetti ex soci, presumendone, ai fini Irpef, la distribuzione ai soci della stessa in ragione della ristretta base partecipativa.2.Avverso i suddetti avvisi, l’(ex) liquidatore e gli (ex) soci proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno che, con sentenza n. 2026/09/2020, li rigettava. 3.Avverso la predetta sentenza, Domenico Cuomo, nella qualità di ex liquidatore della società e i suddetti (ex) soci, proponevano appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, che, con sentenza n. 2112/05/2022, depositata in data 25 febbraio 2022, lo rigettava.
4. Avverso la sentenza di appello,Michela Cuomo, Giancarlo Cuomo, in proprio e nella qualità di ex soci di Alba 2000 s.r.l., Domenico Cuomo, in qualità di ex liquidatore della società estinta, propongono ricorso per cassazione affidato a sette motivi. 5.Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate. 6.In data 21 febbraio 2025, i ricorrenti hanno depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., copia della sentenza penale di assoluzione n. 576/2021 emessa dal Tribunale di Salerno, sezione dibattimentale, in data 24.2.2021 nell’ambito di procedimento penale a carico di Cuomo Giancarlo “perché il fatto non sussiste”, con attestazione di irrevocabilità della sentenza medesima dal 9 luglio 2021.
7. In data 25.2.2025, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
8. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO CHE 1. In via preliminare occorre rilevare che la società Alba 2000 s.r.l. risulta essere stata cancellata dal registro delle imprese in data 30.9.2015, facendo seguito alla richiesta depositata in data 25.9.2015 (Cass. n. 6743 del 2015; Cass., n. 4536 del 2020, n. 9560 del 2024 e n. 10385 del 2024), mentre il ricorso per cassazione è stato notificatovia pec all’Agenzia delle entrate in data 22 . 9 .202 2 .2. L’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 prevede che: «Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.» 3.
Il collegio ritiene necessario, sotto tale profilo, un approfondimento in ordine alla norma appena richiamata, con particolare riferimento agli effetti che si producono sulla legittimazione del liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese una volta spirato, alla data della proposizione del ricorso per cassazione,il termine di cinque anni indicato nell’art. 28, comma 4, cit. 3.1. In particolare, tale approfondimento si rende necessario in relazione a: - quanto rilevato, in modo specifico, dalle Sezioni Unite di questa Corte sullo stesso art. 28, comma 4, cit.evidenziando come la norma disciplini un’ipotesi di inopponibilità al fisco degli effetti della cancellazione è temporanea dovendo, allo scadere del quinquennio, riprendere pieno vigore la disciplina anche processuale … rinveniente dall’art. 2495 cod. civ. (Cass., Sez.
U, n. 3625 del 2025); 3.2. Peraltro, il Collegio ritiene necessario un approfondimento sulla questione (posta con il settimo motivo di ricorso) della trasmissibilità delle sanzioni nei confronti dei soci e dell’ex liquidatore per violazioni tributarie imputabili alla società estinta. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo, al fine di consentirne la trattazione in pubblica udienza. Così dec