Tax appeal dismissed as inadmissible due to improper defendant and lack of legal basis in grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax appeal inadmissible because the taxpayer notified the Ministry of Economy and Finance instead of the competent tax agency. The taxpayer argued the lower court's reasoning was contradictory despite acknowledging sufficient funds, but failed to cite specific legal norms supporting this claim. The Court ruled inadmissibility based on the improper defendant and the absence of legal grounds, noting the Ministry lacks standing in tax proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 4, c.p.c.; Art. 164, comma 3, c.p.c.: In tax litigation, appeals must be filed against the competent tax agency, not the Ministry, and must specify the legal norms contested; failure to name the correct defendant or cite legal grounds renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Novotorginova Natalia, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’ Avv.to Salvatore Bruccoleri che ha indicato recapito PEC, avendo la contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via Giovanni Gentile n. 22 in Roma ; -ricorrente - contro Ministero dell’Economia e delle Finanza, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore; -resistente – avverso la sentenza n. 1218, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 14.1.2020, e pubblicata il 3.3.2020; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa O GGETTO : Irpef 2007/2008 - Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi -Spese per investimenti - Citazione in giudizio del Ministero delle Finanze -Conseguenze.
1. L’Agenzia delle Entrate notificava a Novotorginova Natalia, nata in Russia e coniugata con cittadino italiano, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, gli avvisi di accertamento n. TK3018201738/2014 e n. TK3018204640/2014 aventi ad oggetto, ai fini Irpef, il reddito riscontrato e non assoggettato ad imposizione negli anni 2007 e 2008. La contribuente aveva acquistato un immobile, onorando l’imposta di registro, e sosteneva di disporre di adeguata provvista, avendo alienato tre immobili senza conseguire plusvalenza, ed avendo anche contratto mutuo bancario.
2. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatole innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale riteneva infondate le sue difese, e rigettava il ricorso.
3. Novotorginova Natalia, spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La CTR confermava la decisione dei primi giudici.
4. La contribuente ha introdotto ricorso per cassazione avverso la pronuncia adottata dalla CTR, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non si è costituito tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale discussione pubblica del ricorso. La contribuente ha quindi pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, da intendersi proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la incomprensibilità e contraddittorietà, e la conseguente mera apparenza, della motivazione proposta dalla CTR che, pur avendo riconosciuto che disponeva di ampia provvista, ha ugualmente ritenuto fondati gli avvisi di accertamento che le sono stati notificati.
2. Il motivo di ricorso proposto dalla ricorrente neppure indica le norme di legge che ritiene di porre a fondamento della propria contestazione.
3. Ancor prima deve però rilevarsi che la contribuente ha notificato il ricorso, evocandolo in giudizio, al solo Ministero dell’Economia e delle Finanza. Questa Corte ha avuto recentemente occasione di ribadire, in proposito, che “nel processo tributario è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero delle Finanze, perché il Ministero non rappresenta né l'Agenzia delle Entrate, né l'eventuale ufficio periferico della stessa; tuttavia, la nullità del ricorso è sanata, con effetto ex tunc, dal momento della costituzione in giudizio, quale soggetto passivamente legittimato, dell'Agenzia delle Entrate, che impedisce l'inammissibilità per tardività del gravame, nel caso dei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, a cui si applica l'art. 164, comma 3, c.p.c., come novellato dall'art. 9 della l. n. 353 del 1991”, Cass. sez.
V, 31.10.2024, n. 28187, e, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate non si è affatto costituita. Già in precedenza, del resto, non si era mancato di statuire che “in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze”, Cass. sez.
V, 28.1.2015, n. 1550. Il ricorso introdotto da Natalia Novotorginova risulta pertanto inammissibile.
4. Nulla deve disporsi in materia di spese di lite, non avendo il Ministero proposto difese nel giudizio di legittimità. 4.1. Deve comunque darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione, P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso proposto da Novotorginova Natalia. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell