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Ordinanza — n. 10204/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to taxpayer's withdrawal and full payment under simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10204/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer voluntarily withdrew the lawsuit after utilizing a simplified settlement procedure and paying the full debt. The parties argued over tax liability regarding prior losses, but the procedural withdrawal superseded the merits. The Court ruled that the judgment must be declared extinct upon the debtor's formal renunciation and integral payment.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 193/2016; In cases where the debtor declares the use of a simplified settlement procedure with a commitment to renounce the lawsuit, the cassation appeal must be declared extinct, and the subject matter of the dispute must cease if the debt has been fully paid.

Parole chiave

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simplified settlement procedure taxpayer withdrawal extinction of judgment full debt payment tax liability dispute deduzione delle perdite computo del reddito deduzioni fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. n. 193/2016
In via preliminare rispetto all’esame dei motivi, va osservato che le società contribuenti, in data 17 aprile 2019, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, dando atto che la consolidante ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 14, d.l. n. 119/2018
In via preliminare rispetto all’esame dei motivi, va osservato che le società contribuenti, in data 17 aprile 2019, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, dando atto che la consolidante ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 24083/2018
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 4775 / 20 1 6 , propost o da: MECSHIP s.p.a. e M.E. MARITTIMA EMILIANA s.p.a., in persona della legale rappresentante p.t. Rina Amoretti, rappresentatee difese, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. NICOLA BIANCHI SIMONA CATELLANI e CLAUDIO COGGIATTI, elettivamente domiciliate presso quest’ultimo in ROMA, VIALAZIO N. 20/C -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI, N. 12 -controricorrente- avverso la sentenza n. 3581/16/2015 della Commissione tributaria regionale della Sicilia- sezione staccata di Siracusa , depositata il 25 agosto2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2025 dal consigliere dott.Francesco Cortesi. Rilevato che:

1. Con ricorso per cassazione, Mecship s.p.a. e M.E. Marittima Emiliana s.p.a. hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale era stato accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siracusa in contenzioso concernente atti impositivi relativi a Ires per l’anno 2004. La pretesa avanzata dall’erario nei confronti delle società – partecipanti al consolidato fiscale –traeva origine dal disconoscimento dell’utilizzo di perdite pregresse in compensazione dei redditi del periodo. Consolidata e consolidante, peraltro, avevano in un primo tempo presentato istanza di accertamento con adesione, poi non perfezionatosi.

2. I giudici d’appello hanno rilevato che ME s.p.a. aveva utilizzato perdite di esercizio non affrancate in sede di definizione degli anni pregressi, con ciò giustificando il successivo accertamento che, per la natura astrattamente corrispondente a fattispecie di reato della condotta contestata, giustificava il ricorso al termine raddoppiato.

3. Il ricorso sviluppa sei motivi. L’Amministrazione finanziaria ha depositato controricorso. Le ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza. Considerato che:1. In via preliminare rispetto all’esame dei motivi, va osservato che le società contribuenti, in data 17 aprile 2019, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, dando atto che la consolidante ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 193/2016; l’atto è corredato dalla produzione dell’estratto di ruolo, dalla comunicazione della somma dovuta inviata dal concessionario della riscossione e dall’attestazione del pagamento del dovuto in un’unica soluzione.

Su tale base, le ricorrenti hanno dichiarato di rinunziare al ricorso, instando per la declaratoria dell’estinzione del giudizio; tali richieste sono poi state reiterate ed illustra te con la memoria depositata in prossimità dell’udienza. In tale memoria, in particolare, si dà atto del fatto che agli avvisi impugnati fece seguito l’emissione, da parte dell’erario, della cartella n. 078 2015 00096460 , poi fatta oggetto della affermata “rottamazione”.

2. Questa Corte ha affermato che,in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 d.l n. 193 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. n. 24083/2018).

Nella specie sussistono tutte le condizioni per la declaratoria di estinzione e della cessazione della materia del contendere, come chiesto dalle ricorrenti: dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che la società consolidanteha chiesto la definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 193/2016, in relazione alla cartell a di pagamento di cui si è detto, che la richiesta è stata accolta e che la stessa società ha pagato integralmente le somme indicate dall’agente della riscossione.

3. In particolare, il Collegio ritiene che la definizione del giudizio da parte della consolidante possa estendere i suoi effetti anche nei confronti della consolidata. Ed infatti, pur mancando in seno alla disciplina recata dal d.l. 193/2016 una disposizione ad hoc per tale fattispecie (invece contenuta nel’art. 6,comma 14, del d.l. n. 119 / 2018 ), si deve rilevare che, vertendosi in ipotesi concernente coobbliga ti in solid o , gli effetti di interruzione delleattività esecutive e cautelari previsti dal comma 5 dell’art. 6 del d.l.n. 193/2016 si producanoin capo a tutti i condebitori.

4. In definitiva, va dichiarata l’estinzione del giudizio. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizioin relazione agli avvisi di accerta