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Decreto — n. 10166/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal as litigation extinguished by automatic declaration of tax debt extinction under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 10166/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the Agency's request for automatic termination. The lower court ruled that the insertion of the case into a specific list under the 2023 decree constituted a formal declaration of tax debt extinction, thereby ending the proceedings. Consequently, the appeal was dismissed because the legal basis for the dispute no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax case is automatically declared extinguished by administrative listing, the litigation terminates and the opposing party bears the costs.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic declaration debt extinction list procedural termination tax administration appeal contenzioso tributario liquidazione aziendale a fini fiscali garanzie in materia fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
3826/ 16/ 2020 depositata il 01/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15271/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro ULMUS S.R.L., rappresentata e difesa dell’avvocato FRANSONI GUGLIELMO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 3826/ 16/ 2020 depositata il 01/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 04/04/2025 Il P