Civil procedure dismissed: simplified procedure extinguished by agreement on tax facilitation under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished after the Municipality confirmed the parties' agreement on a tax facilitation procedure under Law 197/2022. The plaintiffs, Bernardini sisters, had challenged a tax assessment against Tre Esse Italia SRL and the Municipality of Guidonia Montecelio, but the dispute was resolved through the simplified settlement mechanism. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically without a formal denial, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 of Law 197/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: When parties perfect a simplified tax facilitation procedure under the cited law, the civil process extinguishes automatically, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9078/2019 R.G. proposto da BERNARDINI ELISABETTA e BERNARDINI ROSA, rappresentate e difese dagli avvocatiPIZZONIA GIUSEPPE, TRIMARCHI LAURA , ZERBONI FABRIZIO e RUSSO CORVACE GIUSEPPE contro TRE ESSE ITALIA SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato CICERCHIA RENATO nonchécontro COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 6206 /16 /2018 depositata il 19/09/2018 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la comunicazione con la quale il Comune da atto che la parte ha perfezionato la definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet. DICHIARA ESTINTO IL PROC