Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished, upholding the lower court's decision based on specific statutory provisions. The case involved a dispute over tax declarations where the lower court found the process terminated automatically under Article 1 of Law No. 197/2022. The court affirmed that the procedural extinction was valid because the necessary conditions for automatic termination were met, leaving no room for further litigation on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 198, comma 1, della medesima disposizione: The process is automatically extinguished when the law provides for its regular conclusion without a formal denial, barring only a request to fix a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5384/2021 R.G. proposto da : SIPARIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ARL, (in persona del legale rappresentante ABATE MARCO) rappresentata e difesa dall’avvocato RICCIARDELLI FEDELMASSIMO edall'avvocato VITALE VINCENZO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 2173/ 10/ 2020 depositata il 15/07/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 07/04/2025 Il