Cassation Court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Artigian Mobili Toscana SRL against a lower tax court decision. The lower court declared the tax litigation extinguished because the administrative act was transmitted within the strict time limits mandated by the 2023 emergency decree. The Supreme Court upheld this procedural outcome, ruling that the statutory deadlines for initiating the tax dispute were strictly observed and no further action was required.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. 13/2023: The transmission of the tax dispute within the prescribed statutory period automatically extinguishes the litigation, barring further proceedings unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19525/2021 R.G. proposto da : ARTIGIAN MOBILI TOSCANA SRL, rappresentata e difesa d a ll’avvocato ZAGA' STEFANO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA REG. LAZIO n. 424/ 01/ 2021 depositata il 22/01/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 07/04/2025 Il