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Ordinanza — n. 10060/2025 — snciv Generato dall'IA

Court rejects VAT refund denial for renovation costs on leased property due to instrumentality link.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10060/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a partial VAT refund denial regarding renovation costs on a leased property. The authority argued that since the building was not owned by the taxpayer, the expenses did not qualify for full restitution under the VAT code. However, the court ruled that a business owner is entitled to a refund for renovations on leased premises if there is a direct instrumental link between the work and the business activity.

Regesto Legislator

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Art. 30, comma 3, lett. c) d.P.R. n. 633/1972; Art. 108 TUIR: A taxpayer has the right to VAT restitution for renovation expenses on leased property provided a direct instrumental link exists between the works and the business activity.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT refund leased property renovation costs instrumentality link comodato d'uso tax authority appeal business expenses rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 30, comma 3, lett. c) d.P.R. n. 633 del 1972
– Con l'unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 3, lett.
Art. 108 d.P.R. n. 917 del 1986
633 del 1972, nonché dell’art. 108 del d.P.R.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
917 (TUIR), con riferimento all’art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 14 maggio 2024, n. 13162
Cass., Sez. V, 22 settembre 2022, n. 27813
13162; Cass., Sez. V, 22 settembre 2022, n. 27813;
Cass., Sez. VI-5, 11 gennaio 2021, n. 215
Cass., Sez. VI-5, 11 gennaio 2021, n. 215).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14299/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difes a dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro HOHENSTEIN Antje, rappresentata e difesa dall’avv. Luca D’Alba, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo diposta elettronica certificata; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 393/2022, depositata i l 28 gennaio 2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. –Antje Hohenstein, titolare di un’attività turistico – ricettiva, depositava telematicamente il modello di dichiarazione Unico 2016 con istanza di rimborso IVA (assolta in relazione alle spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili detenuti in regime dicomodato d’uso per l’esercizio di attività di affittacamere) relativa all’anno 2015 per un valore di euro13.308,00. L’Ufficio esprimeva parziale diniego di rimborso, riconoscendo come rimborsabile solo l’importo di euro 6.425,00.

Per la restante somma, i nvece , negava il diritto al rimborso IVA, poiché attinente ai lavori di restauro e risanamento conservativo effettuati su un immobile non di proprietà della ditta, ma avuto in comodato.Riconosceva però la facoltà di portare detto importo in compensazione nella prima liquidazione periodica utile, escludendo i presupposti richiesti dall’art. 30 , secondo e terzo comma, d.P.R. n. 633/1972 per il riconoscimento integrale della restituzione. La contribuente ha impugnato il diniego con ricorso alla Commissione tributaria provinciale.

L'Ufficio si costituiva in giudizio. La Commissione tributaria provinciale di Cosenza, con sentenza n. 2975/7/2021 depositata il 14 maggio 2021, accoglieva il ricorso della contribuente e annullava il diniego parziale di rimborso. 2. –Avverso tale sentenza, proponeva appello l’Ufficio. Si costituiva in giudizio la contribuente. Con sentenza n. 6348/38/15, depositata il 30 novembre 2015, la Commissione tributaria regionale della Calabria ha rigettato l'appello. 3. –L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

La contribuente si è costituitacon controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. La contribuente ha depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con l'unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 3, lett.

c) del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 108 del d.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c . Parte ricorrenteevidenzia come, nel caso di specie, il diritto al rimborso è stato fondato in relazione a spese di ristrutturazione su beni di terzi, non rientranti nella nozione di bene ammortizzabile, ma nella nozione di spese relative a più esercizi di cui all’art. 108 TUIR e, pertanto, escluse dalla possibilità di rimborso ex articolo 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972. Non potrebbe infatti essere riconosciuto il diritto al rimborso dell’IVA assolta sulle spese per la realizzazione, su immobili concessi in uso o comodato, di opere inseparabili dai beni cui accedono.L’opera eseguita, infatti, non è di proprietà del soggetto che l’ha realizzata, giacché, in base ai principi civilistici, accede a un immobile di proprietà altrui.

Di conseguenza, nonpotrebbe essere iscritta nel bilancio come bene ammortizzabile proprio del soggetto che l’ha effettuata. 1.1. –Il motivo è infondato. L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto al rimborso dell'IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta (Cass., Sez. Un., 14 maggio 2024, n. 13162; Cass., Sez. V, 22 settembre 2022, n. 27813;

Cass., Sez. VI-5, 11 gennaio 2021, n. 215). In tal senso, l'esecuzione, da parte del comodatario, di opere di ristrutturazione e manutenzione sull'immobile detenuto in comodato, indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine del periodo contrattualmente stabilito, dà diritto alla detrazione dell'imposta o, in mancanza, all'alternativo diritto al rimborso, allorquando sussista un nesso di strumentalità con l'attività di impresa o professionale, anche se potenziale o in prospettiva, da questi svolta (Cass., Sez.

V, 22 settembre 2022, n. 27813; Cass., Sez. VI-5, 11 gennaio 2021, n. 215). La sentenza, riconoscendoil rimborso per lavori espletati su un immobile strumentale all’esercizio dell'impresae detenuto in regime di comodato, risulta pertanto conforme alla giurisprudenza richiamata. 2. –Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, da distrarsi in favoredel procuratore dichiaratosiantistatario. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, alle spese generali (15%) e agli accessori di legge, da distrarsi in favoredel procuratore dichiaratos