Court allows tax authority's cassation appeal, ruling solidary liability for unincorporated associations applies only to tax debts, not contractual ones.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a lower court decision that had granted relief to a former president of an unincorporated sports association. While the lower court correctly dismissed liability for contractual debts due to lack of proof of personal business activity, it erred by failing to recognize that tax debts arising by law require solidary liability for the representative during their tenure. The court held that the lower court ignored probative evidence showing the president actively managed the association and failed to pay taxes, thus establishing liability under Article 38 of the Civil Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 cod. civ.; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: For unincorporated associations, the legal representative bears solidary liability for tax debts incurred during their tenure based on effective management, whereas liability for contractual debts requires specific proof of personal business activity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8597/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difes a dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro SANTAMARIA Pietro; -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilian. 9037/2022 , depositata i l 26 ottobre 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025dal Consigliere Gianluca Grasso.
FATTI DI CAUSA 1. –Con atto depositato il 18 maggio 2016, Pietro Santamaria ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. TY504AP01979 con il quale, relativamente all'anno 2010, l'Agenzia delle entrate, a seguito di processo verbale di constatazione del 23 luglio 2013 nei confronti della associazione sportiva dilettantistica Licata Calcio 1931, aveva accertato un reddito di impresa non dichiarato e IVA dovuta e non versata, deducendone l'illegittimità sotto molteplici profili. L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza del 21 febbraio 2017 n. 1766/3/17, la Commissione tributaria provinciale di Agrigento accoglieva il ricorso rilevando che, pur dovendosi escludere la decadenza dalla pretesa impositiva, difettava la prova circa l'attività negoziale concretamente svolta per conto dell'associazione rappresentata dal ricorrente, dal momento che la responsabilità personale e solidale di quest'ultimo exart . 38 cod. civ . era stata agganciata esclusivamente alla carica ricoperta e alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali. 2. – Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva appello.
Pietro Santamaria si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha rigettato l'appello. 3. –L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Il contribuente non ha svolto attività difensiva. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con l'unico motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 cod. civ., exart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
In sentenza, i giudici, confermavano la statuizione di primo grado, ritenendo che non sussistessero i requisiti previsti dall’art. 38 cod. civ. ai fini della responsabilità solidale in capo al legale rappresentante pro tempore, Pietro Santamaria. Alla luce della giurisprudenza di legittimità, parte ri corrente evidenzia che il rappresentante legale è responsabile non solo per gli adempimenti fiscali afferenti a periodi d’imposta in cui ricopre tale carica ma altresì per le annualità precedenti. Fondamentale importanza assume, in proposito, la distinzione fra i debiti negoziali, che hanno origine contrattuale e i debiti fiscali che hanno origine normativa.Per i debiti fiscali che hanno origine normativa,Cass. n. 1602/19, n 5684/19 e n. 34309/21 hanno affermatouna presunzione che fa supporre che “(...) i predetti soggetti concorrano nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’Associazione; cosicché non vi è necessità di una prova specifica, da parte dell’agenzia delle entrate dell’attività svolta in concreto dal legale rappresentante”.
Nel caso in esame, pertanto, la sentenza impugnata sarebbein contrasto con l’art. 38 cod. civ., posto che non ha considerato le plurime fonti probatorie offerte dall’Ufficio, con le quali si poneva in evidenza come il Santamaria, nell’annualità fiscale in contestazione, oltre che ricoprire la carica di Presidente dell’Associazione, si fosse concretamente ingerito nella sua attività gestionale, anche nei confronti dei terzi. 1.1. –Il motivo è fondato. Nelle associazioni non riconosciute non rileva, per i debiti sorti su base negoziale, la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, poiché la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, ex art. 38 c.c., corrisponde all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente; al contrario, per i debiti d'imposta, sorti ex lege, risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha effettivamente gestito l'ente (Cass., sez.
V, 2maggio 2024, n. 11869 ). La responsabilità personale e solidale del legale rappresentante per i debiti tributari di un'associazione non riconosciuta si ricollega non solo all'effettività dell'ingerenza esercitata nell'attività gestoria dell'ente, ma anche al corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell'attività negoziale del sodalizio, abbia adempiuto agli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità (Cass., sez.
VI-5, 26 settembre 2018 , n. 22861). La pronuncia impugnata non si è attenuta ai principi richiamati, non avendo considerato -sul piano dei debiti tributari - la posizione rivestita dal ricorrente quale legale rappresentante pro tempore , nonché gli atti di gestione indicati nella documentazione prodotta dall'Agenzia delle entrate (contratti di sponsorizzazione, verbale di assemblea, attestato di affiliazione), che costituivano elementi indizianti, nonché la stessa presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, cui seguiva il contraddittorio. 2.
– La sentenza va dunque cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente,in diversa composizione, per l'ulteriore esame. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle