Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10020/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal and declares case extinguished due to late payment declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10020/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the tax dispute extinguished because the taxpayer filed a request to end the litigation after losing both trial levels. The taxpayer argued for cessation of proceedings, citing a specific law defining pending disputes, while the tax agency appealed a lower court ruling that allowed a late tax credit deduction. The court ruled that since the taxpayer had already lost and submitted the necessary payment documents, the case ended automatically without further proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5 comma 1 della l. 31/08/2022, n. 130; Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002: When a party loses in all instances and timely requests cessation of proceedings, the litigation is extinguished regardless of pending statutory payment obligations.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessazione materia contendere liti pendenti definizione estinzione giudizio contributo unificato Agenzia Entrate credito imposta tardivo autotutela tributi imputazione dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 comma 1 della l. 31/08/2022, n. 130
CONSIDERATO CHE 1.Pregiudiziale all’esame dei motivi è l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, spiegata ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002
Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
Art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 24 dicembre 2012
Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973
RILEVATO CHE 1.L’Agenzia delle entrate riprendeva a tassazione redditi a seguito del disconoscimento, a mezzo di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973, tramite cartella preceduta da avviso bonario, di un credito d’imposta dedotto dalla contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.07/06/2018, n.14782
Cass.07/06/2018, n.14782).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro VIRGINIA-ANTEA GESTIONI S.R.L., sedente in Prato, in persona del legale rappresentante, con avv. Rinuccia Marchisio; - controricorrente – Avverso la sentenza della CTR della Toscana, n. 1440/21 depositata il 2 dicembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2025dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.L’Agenzia delle entrate riprendeva a tassazione redditi a seguito del disconoscimento, a mezzo di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973, tramite cartella preceduta da avviso bonario, di un credito d’imposta dedotto dalla contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Tale credito derivava da agevolazione c.d. “Tremonti ambiente”, utilizzata nella dichiarazione 2014, pur riferita ad un investimento del 2010. Invero la società, in sede di istanza di autotutela avverso la cartella, specificava di aver chiesto Tributi-estinzione il beneficio solo successivamente in quanto, beneficiando anche delle “tariffe energetiche incentivanti”, erogate in forza del “conto energia” dubitava all’epoca della cumulabilità dei benefici, chiarita come possibile solo a seguito del d.m. 5 luglio 2012. La CTP accoglieva il ricorso, riconoscendo che proprio le incertezze rappresentate giustificavano il recupero tardivo del credito.

La CTR, adita in sede d’appello dall’Agenzia, rigettava il gravame confermando la decisione di primo grado. Ricorre pertanto l’Agenzia in cassazione affidandosi a due motivi, mentre lacontribuente resiste con controricorso. Da ultimo la contribuente ha depositato memoria illustrativa con cui ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. CONSIDERATO CHE 1.Pregiudiziale all’esame dei motivi è l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, spiegata ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l. 31/08/2022, n. 130, portante definizione agevolata delle liti pendenti.

Nella specie risulta che l’Agenzia è risultata soccombente in entrambi i gradi di merito del giudizio, che l’istanza è stata tempestivamente depositata e che nella stessa è indicato l’esatto numero della cartella oggetto del presente giudizio. Inoltre, la parte ha depositato gli F24 da cui emerge il versamento delle somme. Deve allora dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, mentre le spese del giudizio restano a carico della parte che le abbia anticipate. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr.

Cass.07/06/2018, n.14782). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia