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Ordinanza — n. 9998/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax appeal regarding pre-trial hearing rights for VAT in 'desk' assessments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9998/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed Mauro Integlia's appeal against the Regional Tax Court's dismissal of his claim regarding the lack of pre-trial hearing. Integlia argued that the assessment, which included VAT, violated his right to be heard under EU law, while the opposing agency contended the procedural defect did not apply to 'desk' assessments. The court ruled that because the assessment targeted VAT, the mandatory pre-trial hearing requirement applies, and since Integlia failed to substantiate how the hearing would have changed the outcome, the lower court erred in dismissing the violation.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7, L. 212/2000; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The right to a pre-trial hearing applies to harmonized taxes like VAT in desk assessments, but the taxpayer must concretely demonstrate that the hearing would have altered the result to avoid nullity.

Parole chiave

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pre-trial hearing rights VAT harmonized tax desk assessment procedure taxpayer procedural guarantees administrative nullity substantive defense burden tax appeal cassation indagine fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7, L. 212/2000
, rubricato « Violazione, per erronea applicazione, dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, in relazione all'art.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso , propost o ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 1, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 219 del 2023
, rubricato « Violazione, per erronea applicazione, dell'art. 12, comma 7, L.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.U., n. 24823/2015
Corte Cost., n. 47 del 2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15068/2022 R.G. proposto da INTEGLIA MAURO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso , dall’ a vv. Giovanni Di Nardo ( pec avv.dinardo@pec.studiodinardo.it); -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato , domiciliata presso la sede della medesima in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenzadella Commissione tributaria regionale della Campanian. 2142/2022 depositata il 28/02/2022, non notificata; Tributi-contraddittiorio udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del18 febbraio 2025 dal consigliere dott. Federico Lume. FATTI DI CAUSA 1. La CTP di Caserta rigettava il ricorso proposto daMauro Integlia contro l’avviso di accertamento n. TF7010503137/2019 per l’anno 2014.

2. La CTR della Campania rigettava l’appello e in particolare evidenziava che era infondata l’eccezione di omessa attivazione del preventivo contraddittorio, trattandosi di accertamento analitico induttivo.

3. Contro tale decisione propone ricorsoil contribuente sulla base di un motivo. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del 18/02/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso , propost o ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ. , rubricato « Violazione, per erronea applicazione, dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., sul contraddittorio preventivo negli accertamenti cd. “a tavolino», il ricorrente deduce che la sentenza sia errata laddove ha ritenuto non necessario il contraddittorio preventivo, trattandosi di un accertamento avente ad oggetto anche l’IVA, tributo armonizzato, evidenziando di aver altresì dedotto che la cd. prova di resistenza sia stata fornita in virtù delle deduzioni di cui al terzo motivo dei ricorsi introduttivi del giudizio di primo e secondo grado e della documentazione prodotta in merito ai costi sostenuti dall’impresa in misura superiore a quelli forfettariamente riconosciuti.

2. Il ricorso va deciso alla luce dei principi posti da Cass. Sez.U., n . 24823/2015, costantemente ribaditi da questa Corte, per cui:a) in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto esclusivamente per i tributi «armonizzati», mentre, per quelli «non armonizzati», non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito;

b) in tema di tributi armonizzati, però, la violazione del diritto ad essere sentiti prima dell'adozione di provvedimento lesivo, determina l'annullamento dell'atto adottato al termine del procedimento amministrativo soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, detto procedimento «avrebbe potuto comportare un risultato diverso»(cfr.: Corte giust. 3/07/2014, in causa C-129 e C-130/13, Kamino International Logistics, punti 78 -82 e la precedente giurisprudenza ivi richiamata); affinché il difetto delcontraddittorio endoprocedimentale determini la nullità del provvedimento conclusivo del procedimento impositivo, non è sufficiente quindi che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, altresì, necessario che esso assolva l'onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamenteattivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio) si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali l'ordinamento lo ha predisposto;

c) tutte le garanzie fissate nell'art. 12, comma 7, l. 212/2000, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente ma non nei casi di accertamenti cd. a tavolino. Tale stabile assetto giurisprudenziale è stato confermato da Corte Cost. n. 47 del 2023, che ha rimesso al legislatore l’adeguamento della normativa così pacificamente interpretata; da qui la Corte ha tratto la conclusione della declaratoria di inammissibilità della questione in quanto il superamento dei prospettati dubbi di legittimità costituzionale esige un intervento di sistema del legislatore; intervento che garantisca l’estensione del contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria; ed infatti il legislatore è intervenuto con l’art. 1, comma 1, lett.

e) del d.lgs. n. 219 del 2023 inserendo l’art. 6-bis della l. n. 212 del 2000, ma con espressa previsione dell’efficacia a decorrere dal 18/01/2024.

3. Premesse le considerazioni in diritto sopra esposte, la lite ha oggetto anche l’IVA, tributo armonizzato, come emerge dalla sentenza e in particolare dalla sua intestazione e dallo svolgimento del fatto ove si dà atto della omessa dichiarazione IVA, circostanza invero non contestata dall’Avvocatura dello Stato nel proprio controricorso; in tale ipotesi come visto il contraddittorio è imposto da norme comunitarie, fermo però che il contribuente assolva all’onere di allegare in fase di giudizio le ragioni che avrebbe fatto valere nel procedimento amministrativo e che avrebbero condotto ad un esito diverso , come allegato richiamando il terzo motivo di appello.

La CTR ha quindi erratonel ritenere del tutto inapplicabile l’obbligo del contraddittorio in considerazione del dato della natura dell’accertamento, analitico induttivo, omettendo di considerarne l’oggetto, costituito anche dall’IVA, tributo armonizzato, e di valutare le ragioni opposte dal contribuente.La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, c