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Decreto — n. 9988/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished by administrative act.

Numero d'incarto Decreto — n. 9988/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the Agenzia delle Entrate against a lower court's decision to declare the tax litigation extinguished. The lower court found that the insertion of the case into an administrative list for extinguishing proceedings, pursuant to specific provisions of the 2023 and 2022 laws, legally terminated the judicial process. Consequently, the Supreme Court upheld the lower court's ruling, confirming that the procedural extinction was valid and binding.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a tax dispute into the administrative list for extinguishing proceedings, as mandated by the specified laws, legally terminates the judicial process without the need for a formal court declaration of extinction.

Parole chiave

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tax litigation extinction administrative list procedure judicial process termination Agenzia delle Entrate decreto legge 2023 legge estinzione giudizi procedural extinction contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023
2191/ 05/ 2021 depositata il 26/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, terzo comma del codice di procedura civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30121/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro SANTORO LAURA, rappresentata e difesa dagli avvocati ODOARDI FRANCESCO e SCARANO VINCENZO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 2191/ 05/ 2021 depositata il 26/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 04/04/2025 Il