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Ordinanza Interlocutoria — n. 9978/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to examine if criminal acquittal judgments bar tax authority from assessing de facto company income.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9978/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new hearing to address the preliminary issue of whether final criminal acquittals regarding de facto companies preclude the tax authority from assessing income. The tax agency challenged a lower court's confirmation of an assessment, arguing the tax court failed to consider evidence of de facto companies and ignored necessary joinder of related pending cases. The taxpayer countered by submitting final criminal judgments of acquittal, asserting that these res judicata decisions on the same facts must bar the tax authority from pursuing the civil claim. The court decided to suspend the civil proceedings to determine if the principle of res judicata in criminal law prevents the tax authority from acting, pending a ruling on the applicability of the tax provision to the penalty or the tax itself.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 21-bis d.lgs. 74/2000: When final criminal acquittals exist on facts underlying a tax assessment, the court must examine whether the principle of res judicata bars the tax authority from proceeding, potentially remanding the case to determine if the tax provision applies to the penalty or the tax.

Parole chiave

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res judicata criminal law de facto companies tax assessment bar litisconsorzio necessario giudicato penale tributario complicità in sottrazione d'imposta imposta sui profitti derivanti da partecipazioni imposizione di un gruppo di società

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 36, comma 2, e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.
546, dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.per motivazione apodittica ed apparente.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli art.
Art. 14, 60 e 61 d.lgs. cit. n. 546 del 1992
civ., la nullità della sentenza per violazione degli art. 14, 60 e 61 d .lgs.
Art. 102 cod. proc. civ.
546 del 1992 e dell’art. 102 cod. proc. civ., per avere il giudice del gravame disatteso l’istanza di riunione del processocon i molteplici giudizi pendenti aventi oggetto analogo, così violando in tal modo il principio del litisconsorzio necessario.
Art. 295 cod. proc. civ.
civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e dell’art.
Art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992
e dell’art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992cit .
Art. 2247, 2727, 2729 e 2696 cod. civ.
civ., la violazione degli art. 2247, 2727, 2729 e 2696 cod. civ..
Art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Il contribuente, nel rispetto del termine di quindici giorni prima dell’udienza, prescritto dall’art. 21 - bis d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 6328/14, Tribunale Ordinario di Milano, 9 giugno 2014
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7957/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del D irettore pro tempore , domiciliata ope legisin Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende (pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), –ricorrente – contro CAMPOLATTANO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Antonini, elettivamente domiciliato in Roma, Chiomenti, alla via XXIV Maggio n.43, (pec:massimo.antonini@legal.chiomenti.net), –controricorrente – Società di fatto – litisconsorzio – giudicato penale – effetti Cons. est.

Rosanna Angarano 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n.7433/2017, depositata il 12/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo2025 dal consigliere Rosanna Angarano ; sentito il Sostituto Procuratore generale, Stefano Visonà, che ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile e, comunque, rigetti il ricorso; sentitoper l’Agenzia delle entrate l’Avv. dello Stato Domenico Maimone e per Antonio Campolattano l’Avv. Massimo Antonini. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate notificava ad Antonio Campolattano avviso di accertamentorelativo all’anno di imposta 2006 ed avente ad oggetto Irpef e addizionali, oltre accessori, con il quale procedeva all’automatica imputazione ai sensi dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973 di un reddito da partecipazione in società di fatto. 1.1. L’Ufficioriteneva che il contribuente fosse soci o di fatto, nell a misura del 20 per cento, dellesocietà Tonard Investments B.V., Tonard Finance B.V. e Krakom Advies B.V.alle quali, per il medesimo anno di imposta, aveva notificato a vvisi di accertamento contestando un maggior reddito di impresa.

Sosteneva che dette società facesse ro parte di un gruppo di soggetti giuridici utilizzatinel tempo per operare un complesso sistema di finanziamento a molteplici società partecipate in Italia, connotate da minimale attività operativa e da bilanci costantemente in passivo, fa centi parte del « Gruppo Barletta »; che tuttavia, le scelte gestionali delle aziende italiane solo in apparenza eranoil frutto delle direttive promananti dalle loro controllanti, ossia le società straniere; che i n realtà erano le holdings estere ad essere gestite dall’Italia dai soci Campolattano, Barletta, Pisanti e Knuvers .

Aggiungeva che Antonio Campolattano aveva avuto nel tempo co- interessenze varie nel gruppo, rivestendo cariche strategiche. Cons. est. Rosanna Angarano 3 2. La CTPaccoglieva il ricorso proposto dal contribuente e annullava l’avviso di accertamento. 3La CTR confermava la sentenza di primo grado.

4. Avverso detta ultima sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione eil contribuente resiste con controricorso.

5. Il controricorrente in data 27 febbraio 2025 ha depositato 1) Sentenza n. 6328/14, resa il 9 giugno 2014 dal Tribunale Ordinario di Milano in composizione monocratica e depositata in cancelleria l’11 luglio 2014, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti del sig. Campolattano;

2) sentenza n. 3689, resa l’11 maggio 2015 dalla Corte d’Appello di Milano e depositata in cancelleria il 10 luglio 2015, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti di Pisanti, Barletta e Knuvers, 3) sentenza n. 11270 resa il 10 ottobre 2018 dal Tribunale Penale di Milano in composizione monocratica, depositata in cancelleria il 29 novembre 2018, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti di Pisanti, Campolattano e Barletta.. Indata 6 marzo 2025, ha depositato memoria illustrativa ex art.378 cod. proc. civ., nella quale ha affermato che, in relazione ai medesimi fatti di cui è causa hanno avuto luogo diversi processi in sede penale, che si sono tutti conclusi con pronunce irrevocabili di assoluzione rese nei confronti dei presunti soci di fatto perché il fatto non sussiste e/o perché gli imputati non l’hanno commesso.

Infine, in data 7 marzo 2025, il controricorrente ha depositato Istanza di rinvio, dando atto che questa Corte di cassazione ha rimesso alla Prima Presidente gli atti di altracausa per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per la soluzione della questione rappresentata dall’ambito di efficacia dell’art. 21-biscit. Considerato che: Cons. est. Rosanna Angarano 4 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.per motivazione apodittica ed apparente.

Assume che la CTR ha escluso l’esistenza di una società di fatto senza indicare il fondamento della decisione e nonostante i plurimi indizi precisiconcordanti ed univoci offerti.

2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli art. 14, 60 e 61 d .lgs. cit. n. 546 del 1992 e dell’art. 102 cod. proc. civ., per avere il giudice del gravame disatteso l’istanza di riunione del processocon i molteplici giudizi pendenti aventi oggetto analogo, così violando in tal modo il principio del litisconsorzio necessario.

3. Con il terzo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e dell’art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992cit . , per non avere il giudice di appello disposto la necessaria sospensione del processo in attesa del passaggio in giudicato delle decisioni pregiudicanti emesse con riferimento agli accertamenti compiuti nei confronti delle società.

4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all ’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli art. 2247, 2727, 2729 e 2696 cod. civ.. Censura la sentenzaper non avere il giudice dell’appello fatto buon governo della prova per presunzioni, escludendo l’esistenza delle società di fatto senza esaminare gli elementi indiziari offerti che deponevano, sia per la sua esistenza, sia per l’appartenenza del contribuente. Cons. est. Rosanna Angarano 5 5. Il Collegio ritiene opportuno, per ragioni di tutela della funzione nomofilattica di questa Corte, rinviare la decisione della presente causa a nuovo ruolo, apparendo preliminare all’esame dei motivi di ricorso e la questione relativa all’efficacia del giudicato penale. 5.1.

Il contribuente, nel rispetto del termine di quindici giorni prima dell’udienza, prescritto dall’art. 21 - bis d.lgs. n. 74 del 2000 cit. , ha depositato le citate sentenze penali, tutte passate in giudicato, evidenziare che, in relazione ai medesimi fatti di cui è causa i processi in sede penale, si erano tutti conclusi con pronunce irrevocabili di assoluzione rese nei confronti dei presunti soci di fatto perché il fatto non sussiste e/o perché gli imputati non l’hanno commesso. 5.2. In ragione dei fatti contestati negli atti impugnati nell’odierno giudizio e degli effetti del giudicato penale invocati dal contribuente, assumono rilevanza le questioni rimesse da questa sezione tributaria alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria n. 5714 del 2025, ovvero la riferibilità del disposto di cui all’art. 21-bis cit. all’imposta o alla sola sanzione. 5.3.

Rileva, altresì, l’ulteriore profilo per il quale la Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 21