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Ordinanza Interlocutoria — n. 9975/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to examine tax liability effects of final acquittal judgments on de facto company members.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9975/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new docket to address the preliminary issue of whether final criminal acquittals affect the tax liability of de facto company members. The tax agency challenged a lower court's confirmation of an assessment against Antonio Campolattano, arguing the court failed to properly evaluate evidence of a de facto company structure. The taxpayer countered that final judgments of acquittal on identical facts established a legal bar to the tax assessment. The court decided to pause the civil review to determine if the principle of res judicata from the criminal proceedings precludes the tax authority from pursuing the claim.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 21-bis d.lgs. 74/2000: When final criminal acquittals exist regarding the same facts underlying a tax assessment, the court must first examine whether the criminal res judicata precludes the tax authority from pursuing the claim, potentially remanding the case to assess the applicability of the acquittal's effect on the tax liability.

Parole chiave

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de facto company criminal res judicata tax liability acquittal effect litisconsorzio necessario procedural suspension nomofilactic function inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, c.p.c.
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 36, paragraph 2, and Art. 61, d.lgs. 31/12/1992, n. 546
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 132, paragraph 2, no. 4, c.p.c.
546, dell’art. 132, comma 2, n.
Art. 118, disp. att. c.p.c.
Art. 360, first paragraph, no. 4, c.p.c.
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 14, 60, and 61, d.lgs. n. 546/1992
1 d.lgs. 14 giugno 2024, n.
Art. 102, c.p.c.
Art. 295, c.p.c.
civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 cod.
Art. 1, d.lgs. n. 546/1992
21-bisd.lgs. 10 marzo 2000, n.
Art. 21-bis, d.lgs. n. 74/2000
Infine, il7 marzo 2025, ha depositato i stanza di rinvio , dando atto che questa Corte di cassazione ha rimesso alla Prima Presidente gli atti di altracausa per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per la soluzione della questione rappresentata dall’ambito di efficacia dell’art. 21-bisd.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 6328/2014 del Tribunale Ordinario di Milano
Ordinanza interlocutoria n. 5714 del 2025 della Sezione Tributaria
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4541/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del D irettore pro tempore , domiciliataope legis in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende (pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), –ricorrente – contro CAMPOLATTANO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Antonini, elettivamente domiciliato in Roma, Chiomenti, alla via XXIV Maggio n.43, (pec:massimo.antonini@legal.chiomenti.net), –controricorrente – Società di fatto – litisconsorzio – giudicato penale – effetti Cons. est.

Rosanna Angarano 2 avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, n. 6226/2017,depositata il 05/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo2025 dal consigliere Rosanna Angarano ; sentito il Sostituto Procuratore generale, Stefano Visonà, che ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile e, comunque, rigetti il ricorso; sentito per l’Agenzia delle entrate l’Avv. dello StatoDomenico Maimone e per Antonio Campolattano l’Avv.Massimo Antonini. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate notificava ad Antonio Campolattano avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2005ed avente ad oggetto Irpef e addizionali, oltre accessori, con il quale procedeva all’automatica imputazione, ai sensi dell’art. 41 - bis d.P.R. n. 600 del 1973,di un reddito da partecipazione in società di fatto. 1.1. L’Ufficioriteneva che il contribuente fosse soci o di fatto, nella misura del 20 per cento, della società Tonard Investments B.V. , alla quale, per il medesimo anno di imposta, aveva notificato avviso di accertamento contestando un maggior reddito di impresa.

Sosteneva che detta società facesse parte di un gruppo di soggetti giuridici , utilizzatinel tempo per operare un complesso sistema di finanziamento a molteplici società partecipate in Italia, connotate da minimale attività operativa e da bilanci costantemente in passivo, f a centi parte del «Gruppo Barletta»; che t uttavia, l e scelte gestionali delle aziende italiane solo in apparenzaerano il frutto delle direttive promananti dalle loro controllanti, ossia le società straniere ; che i n realtà erano le holdings estere ad essere gestite dall’Italia dai soci Campolattano, Barletta, Pisanti e Knuvers.

Aggiungeva che Antonio Campolattano aveva avuto nel tempo co-interessenze varie nel gruppo, rivestendo cariche strategiche. Cons. est. Rosanna Angarano 3 2. La CTPaccoglieva il ricorso proposto dal contribuente e annullava l’avviso di accertamento. 3La CTR confermava la sentenza di primo grado.

4. Avverso detta ultima sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione eil contribuente resiste con controricorso.

5. Il controricorrente il27 febbraio 2025 ha depositato 1) Sentenza n. 6328/14, resa il 9 giugno 2014 dal Tribunale Ordinario di Milano in composizione monocratica, e depositata in cancelleria l’11 luglio 2014, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti del Campolattano;

2) sentenza n. 3689,resa l’11 maggio 2015 dalla Corte d’Appello di Milano e depositata in cancelleria il 10 luglio 2015, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti di Pisanti, Barletta e Knuvers, 3)sentenza n. 11270 resa il 10 ottobre 2018 dal Tribunale Penale di Milano in composizione monocratica, depositata in cancelleria il 29 novembre 2018, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti di Pisanti, Campolattano e Barletta. Il6 marzo 2025, ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ., nella quale ha affermato che, in relazione ai medesimi fatti di cui è causa vi erano stati diversiprocessi in sede penale, che si erano tutti conclusi con pronunce irrevocabili di assoluzione rese nei confronti dei presunti soci di fattocon la formula perché il fatto non sussiste e/o perché gli imputati non l’hanno commesso.

Infine, il7 marzo 2025, ha depositato i stanza di rinvio , dando atto che questa Corte di cassazione ha rimesso alla Prima Presidente gli atti di altracausa per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per la soluzione della questione rappresentata dall’ambito di efficacia dell’art. 21-bisd.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 inserito dall’art. 1 d.lgs. 14 giugno 2024, n.

87. Considerato che: Cons. est. Rosanna Angarano 4 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.per motivazione apodittica ed apparente. Assume che la CTR ha escluso l’esistenza di una società di fatto senza indicare il fondamento della decisione e nonostante i plurimi indizi precisiconcordanti ed univoci offerti.

2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli articoli 14, 60 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992 cit. e dell’art. 102 cod. proc. civ., per avere il giudice del gravame disatteso l’istanza di riunione del processocon i molteplici giudizi pendenti, aventi oggett o analogo, cosìviolando il principio del litisconsorzio necessario.

3. Con il terzo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e dell’art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992cit., per non avere il giudice di appello disposto la necessaria sospensione del processo in attesa del passaggio in giudicato delle decisioni pregiudicanti emesse con riferimento agli accertamenti compiuti nei confronti delle società.

4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all ’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli art. 2247, 2727, 2729 e 2696 cod. civ. Censura la sentenzaper non avere il giudice dell’appello fatto buon governo della prova per presunzioni, escludendo l’esistenza delle società di fatto senza esaminare gli elementi indiziari offerti che deponevano, sia per la sua esistenza, sia per l’appartenenza del contribuente. Cons. est. Rosanna Angarano 5 5. Il Collegio ritiene opportuno,per ragioni di tutela della funzione nomofilattica di questa Corte, rinviare la decisione della presente causa a nuovo ruolo,apparendo preliminare all’esame dei motivi di ricorso e la questione relativaall’efficacia del giudicato penale. 5.1.

Ilcontribuente, nel rispetto del termine di quindici giorni prima dell’udienza, prescritto dall’art. 21 - bis d.lgs. n. 74 del 2000 cit. , ha depositato le citate sentenze penali, tutte passate in giudicato, evidenziare che, in relazione ai medesimi fatti di cui è causa iprocessi in sede penale, si erano tutti conclusi con pronunce irrevocabili di assoluzione rese nei confronti dei presunti soci di fatto perché il fatto non sussiste e/o perché gli imputati non l’hanno commesso. 5.2. In ragione dei fatti contestati negli atti impugnati nell’ odierno giudizio e degli effetti del giudicato penale invocati dal contribuente, assumono rilevanzale questioni rimesse da questa sezione tributaria alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con l’ordinanzainterlocutoria n. 5714 del 2025, ovvero la riferibilità del disposto di cui all’art. 21-bis cit. all’imposta o alla sola sanzione. 5.3.

Rileva, altresì, l’ulteriore profilo per ilquale la Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 21-bis