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Decreto — n. 9963/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal as litigation extinguished by automatic declaration of tax debt extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 9963/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the State's appeal against a lower court ruling that extinguished the tax litigation. The tax authority argued the process was merely suspended, but the lower court found the debt extinguished under specific legislative provisions. Consequently, the Supreme Court upheld the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: When a tax debt is declared extinguished by law, the civil litigation process is automatically extinguished, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax debt extinction litigation extinguishment automatic process closure costs allocation tax appeal dismissal contenzioso tributario lite in materia di tariffa assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29259/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro SANTORO LAURA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato ODOARDI FRANCESCO unitamente agli avvocati SCARANO VINCENZO MARIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2301/ 05/ 2021 depositata il 03/05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 07/04/2025 Il