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Decreto — n. 9962/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against tax authority for extinguished civil litigation regarding tax declaration deadlines.

Numero d'incarto Decreto — n. 9962/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Incredit SRL against a lower court ruling that extinguished the civil proceedings. The lower court declared the process extinct because the tax authority had formally notified the list of cases for the declaration of extinction of litigation under specific legislative provisions. The Court upheld this procedural outcome, confirming that the process ended without a substantive judgment on the merits due to the statutory extinction mechanism.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When the tax authority notifies the list of cases for the declaration of extinction of litigation, the civil process is extinguished and the costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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extinction of litigation tax authority notification civil procedure extinction allocation of costs declaration of extinction procedural termination tax declaration deadlines chiusura dell'azienda

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
2364/ 03/ 2021 depositata il 05/05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30685/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro INCREDIT SRL, (SOCIETA' INDUSTRIA COSTRUZIONI REFRATTARIE ED EDILIZIE ITALIANE INCREDIT SRL) rappresentata e difesa dagli avvocati PAULETTI ENRICO e NICASTRO ROSAMARIA avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 2364/ 03/ 2021 depositata il 05/05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 03/04/2025 Il P