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Ordinanza — n. 9959/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to late agency entry and unproven defense violation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9959/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible, citing the late entry of the Revenue Agency and the lack of specific facts regarding a defense violation. Although the agency's participation was untimely, the court found the taxpayer's claim of a missed defense opportunity unsubstantiated because he remained a shareholder during the tax year in question. Consequently, the appeal was rejected without ruling on the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/05/2002 n. 115: An appeal based on a violation of the right of defense is inadmissible if the taxpayer fails to prove the decisive nature of the alleged omission, particularly when they were still a shareholder at the time of the tax assessment.

Parole chiave

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Italian tax procedure violation of defense rights late entry of party shareholder status inadmissible appeal assoggettamento all'IVA imposta sul reddito e sull'utile ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il suo motivo di ricorso, indicato come proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato par
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Malasomma Vincenzo, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. Paolo Sorrentino, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Maurizio Calamoneri, al lungotevere delle Armi n. 18 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -intimata - avverso la sentenza n. 7140, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 4.10.2021, e pubblicata lo stesso giorno; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

O GGETTO :Irpef 2013 - SRL a base ristretta - Reddito di partecipazione -Ex socio. Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a Malasomma Vincenzo l’avviso di accertamento n. TF501AD04782-2018 avente ad oggetto, ai fini Irpef, il maggior reddito di partecipazione ritenuto conseguito quale socio della I.T. Srl, avente ristretta base partecipativa, in relazione all’anno 2013, essendo contestato il disconoscimento di costi attinenti ad operazioni commerciali oggettivamente inesistenti.

2. Il contribuente impugnava sia l’atto impositivo a lui notificato in relazione al reddito di partecipazione, sia l’avviso di accertamento pregiudicante emesso nei confronti della società, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, proponendo censure procedimentali e di merito, e depositando un prospetto di riconciliazione con cui intendeva dimostrare l’infondatezza delle contestazioni mosse mediante l’accertamento societario. La CTP accoglieva l’impugnazione, costatando che non risultava provata la regolare notificazione del pregiudicante avviso di accertamento alla società.

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado spiegava appello l’Agenzia delle Entrate, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania. La CTR dava atto che l’Amministrazione finanziaria aveva provveduto a provare la regolare notificazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, che non era stato impugnato. Quindi rigettava nel merito le contestazioni proposte dal ricorrente, riaffermando la piena validità ed efficacia dell’atto impositivo emesso nei suoi confronti.

4. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, avverso la decisione sfavorevole assunta dal giudice del gravame, affidandosi ad un motivo di impugnazione ed ha pure depositato memoria. Ha depositato controricorso l’Amministrazione finanziaria. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, indicato come proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente contesta che la CTR non ha rilevato la violazione del suo diritto di difesa perché, non essendo più socio della I.T. Srl quando l’avviso di accertamento gli è stato notificato (14.12.2018), non aveva accesso alla documentazione societaria, e non poteva dimostrare, oltre quanto comunque fatto, l’infondatezza del pregiudicante avviso di accertamento emesso nei confronti della società, ed in conseguenza dell’atto impositivo emesso in relazione ad un preteso reddito di partecipazione da lui conseguito.

2. Il ricorrente ha contestato in memoria la tardività della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate. Preso atto che il ricorso le è stato notificato il 1° aprile 2022, la notificazione del controricorso dell’Amministrazione finanziaria, intervenuta il 20.5.2022, oltre i quaranta giorni, risulta effettivamente tardiva, e la censura deve perciò essere accolta.

3. Tanto premesso la CTR, con ampia motivazione, ha osservato che la indeducibilità dei costi è stata correttamente affermata dall’Amministrazione finanziaria, essendo risultate le controparti commerciali della società I.T. Srl delle società c.d. cartiere, incapaci di poter concretamente operare. Ha quindi rilevato che trattandosi di società di capitali, ma avente ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione degli utili conseguiti ai soci, tra cui il ricorrente.

4. Il motivo di ricorso introdotto dal contribuente risulta invero mal proposto. Vincenzo Malasomma contesta infatti un vizio di motivazione, non meglio specificato, senza indicare analiticamente quale sia il “fatto” controverso che la CTR avrebbe omesso di esaminare, e neppure quale sia stato il confronto svoltosi tra le parti sul punto. Dal complessivo argomentare del ricorrente potrebbe dedursi che il ‘fatto’ trascurato dal giudice dell’appello sia costituito dal non essere egli stato più socio all’epoca dell’accertamento tributario, e perciò non in condizione di poter esercitare il proprio controllo sulla gestione e documentazione sociale.

Anche interpretando in tal senso la contestazione, però, non appare provata la decisività del ‘fatto’, poiché il ricorrente era pacificamente socio nell’anno di accertamento e ad esso dovendo riferirsi la presunzione di distribuzione di redditi occulti ove non sia data la prova del loro accantonamento o reinvestimento. 4.1. Anche a voler interpretare la censura come relativa ad un’omessa pronuncia della CTR - il contribuente opera la sua contestazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (vizio di motivazione per omesso esame), ma la intesta come “nullità della sentenza” (ric., p. 3) - la valutazione da compiersi conduce al medesimo risultato.

Deve rilevarsi, infatti, che il contribuente non riporta come abbia proposto la sua critica nel secondo grado del giudizio. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Nulla deve essere disposto in materia di spese di lite, stante la tardiva costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate. 5.2. Deve comunque darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione, P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso proposto da Malasomma Vincenzo. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato par