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Ordinanza — n. 9955/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows municipality's appeal, ruling IMU exemption requires formal anagrafica residence, not just de facto dwelling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9955/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Municipality of Ciampino's appeal against a lower court ruling that granted an IMU tax exemption to Emanuela Pozzi. The lower court had recognized the property as a primary residence because Pozzi lived there de facto, despite her official anagrafica registration being in Rome. The Supreme Court held that the exemption under Article 13 of D.L. 201/2011 strictly requires formal anagrafica residence within the municipality where the property is located, rejecting the argument that factual residence suffices.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011; The exemption for primary residence in IMU taxes strictly requires formal anagrafica residence in the municipality where the property is situated, and de facto residence alone is insufficient.

Parole chiave

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IMU tax exemption primary residence status anagrafica residence requirement de facto vs formal residence Article 13 D.L. 201/2011 dimora abituale cambiamento di domicilio obbligo di residenza

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011, in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 5, n. 32339/2022
Cass., Sez. 6 - 5, n. 21873/2020
32339/2022, Cass., Sez. 6 - 5, n. 21873/2020, Cass., Sez.
Cass., Sez. 6 - 5, n. 4166/2020
Corte costituzionale, sentenza n. 209/2022
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 4 325 /20 2 4 propost o da: Comune di Ciampino ( C.F. : 02773250580 ) , in persona del Sindaco pro tempore Emanuela Colella, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del ricors o, dall’ A vv. Alessandra Delogu (C.F. : DLGLSN75M53G535A), giusta delega a margine del ricors o , ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Carpaneto p.no, alla Via Marconi n. 50 ( P.E.C.: delogu.alessandra@ordineavvocatipc.it); -ricorrente - contro Pozzi Emanuela; -intimata – - avverso la sentenza 4 480 / 20 2 3 emessa dalla CTR Lazio i l 19 / 0 7 /20 2 3 e non notificata;

Avvisoaccertamento IMU – E senzione abitazione principale – Residenza anagrafica udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Rilevato che 1. Pozzi Emanuela ha impugnato dinanzi alla CTP di Roma l’avviso di accertamento n. 34/2015 del 29/09/2017 per l’anno d’imposta 2013, con il quale il Comune di Ciampino le aveva disconosciuto il diritto all’esenzione per l’abitazione principale non risultando avere la residenza anagrafica in quel Comune.

2. L’adìta CTP rigettava il ricorso, evidenziando che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, il contribuente doveva dimostrare di risiedere anagraficamente nell’unità immobiliare, laddove la ricorrente non aveva fornito tale prova, avendo omesso di produrre qualsiasi certificazione anagrafica relativa alla residenza nel 2013 nell’Immobile iscritto nel catasto del Comune di Ciampino al Foglio 4 n. 62.

3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR del Lazio accoglieva il gravame, considerando indiscusso che trattavasi di immobile adibito a abitazione principale, e che la stessa poteva non essere a conoscenza della deliberazione della Giunta Comunale n. 489/86 con la quale la via in cui era ubicato l’immobile veniva fatta rientrate nel Comune di Ciampino, mentre gli enti comunali coinvolti (Roma e Ciampino) avrebbero potuto (recte, dovuto) procedere di fatto direttamente al cambio di residenza nei Comuni di pertinenza, secondo le indicazioni deliberate, sicchè, in mancanza, assumeva valore prevalente la situazione di fatto rispetto a quella amministrativa.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Ciampino sulla base di un solo motivo. Pozzi Emanuela non ha svolto difese. Considerato che 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver il giudice d’appello tenuto conto della non applicabilità, alla fattispecie, dell’esenzione prevista per i detentori di prima abitazione in caso di mancato possesso della residenza nel Comune sul cui territorio insiste l’immobile.1.1.

Il motivo è fondato. Non è contestato che la deliberazione del Comune di Ciampino sia stata regolarmente pubblicata il 9/5/1986 (come, comunque, attestato dalla certificazione dell’allora Segretario comunale), sicchè la stessa ha acquisito piena efficacia nei confronti dei destinatari dell’atto, costituendo la pubblicazione forma legale di conoscenza. In particolare, nel 1986 non esisteva alcun obbligo di comunicazione diretta agli interessati del contenuto delle deliberazioni collegiali dell’ente - Giunta o Consiglio – e, dall’altro, le deliberazioni del Comune acquisivano legale conoscenza ed efficacia con la loro pubblicazione - per almeno 15 giorni - presso l’albo pretorio.

Ne deriva che la contribuente ben avrebbe potuto (recte, dovuto) chiedere il cambio di residenza per poter usufruire del beneficio connesso all’abitazione principale. Invero, non è prevista dalla legge una iscrizione d’ufficio nelle liste anagrafiche. Ai sensi dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011 «L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili [di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504] [, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa]; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

….. omissis. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Il presupposto per il riconoscimento del beneficio per cui è causa è, dunque, la residenza anagrafica nel comune in cui si trova l’immobile soggetto ad imposizione. In tal senso è, del resto, unanime la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6 -5, n. 32339/2022, Cass., Sez. 6 - 5, n. 21873/2020, Cass., Sez. 6 -5, n. 4166/2020).

In più occasioni questa Sezione ha ribadito che, in tema di ICI ed IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011, all’esito della sentenza n. 209/2022, della Corte costituzionale, per l'abitazione principale -per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, il possessore (e non più necessariamente anche il suo nucleo familiare) non solo vi dimori stabilmente, ma vi risieda anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (cfr., sia pure con riferimento ad una fattispecie anteriore all’intervento della Consulta, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21873 del 09/10/2020 e, ancor prima, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4166 del 19/02/2020, la quale ultima ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che l'immobile della ricorrente potesse ritenersi abitazione principale dato che il marito, non legalmente separato, aveva la residenza e la dimora abituale in un altro Comune).

Ragion per cui la circostanza che la contribuente abitasse di fatto nell’immobile che aveva destinato a propria abitazione principale non è sufficiente per poter usufruire dell’esenzione cd. prima casa, per beneficiare della quale occorre, invece, la residenza formale nell’immobile in questione. Nel caso di specie non è stato mai contestato ed è stato riconosciuto anche nella stessa sentenza impugnata, che l’intimata, all’epoca dei fatti, risultava iscritta all’anagrafe del Comune di Roma. Non vi è dubbio, pertanto, che non sussistevano i presupposti per l’esenzione dal tributo per cui è causa.

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di rigettare il ricorso originario della contribuente. 2.1. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, laddove l’essersi l’orientamento di questa Corte sulla questione principale consolidato nel 2020 (e, quindi, allorquando era già stato instaurato l’appello) giustifica la compensazione integrale delle spese relative ai gradi di merito. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna la ricorrente al rimborso di quelle concernenti il presente giudizio, che si liquidano in € 700,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura de