Civil procedure dismissed: tax benefit process extinguished by statutory time limit lapse without party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished after the statutory deadline for tax benefit proceedings expired on December 31, 2020. The plaintiff, RICEA COSTRUZIONI EDILI E APPALTI SRL, had filed an appeal against a tax assessment, but neither party requested the scheduling of a hearing within the required period. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically under Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree No. 119/2018, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 d.l. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: If the parties fail to request a hearing within the statutory period for tax benefit proceedings, the process extinguishes by operation of law, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18687/2018 R.G. proposto di RICEA COSTRUZIONI EDILI E APPALTI SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato SOLINAS SIMONETTA contro ROMA CAPITALE, rappresentato e difeso dagli avvocati CIAVARELLA ANTONIO e ROSSI DOMENICO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 7425 /06/2017 depositata il 13/12/2017 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO