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Decreto — n. 9940/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 9940/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Municipality of Gaeta, had not acted on the proposal for case definition, while the respondent, Lido La Perla, argued for the dismissal of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal appeal forty day period extinction cassation proceedings proposal definition judgment statutory time limit tardivo pagamento delle spese tempestività tributaria dilazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.563/2024 R.G. proposto da : COMUNE DI GAETA, elettivamente domiciliato in GAETA PIAZZA XIX MAGGIO 10 C/O AVVOCAURA COMUNALE DI GAETA DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato PICCOLO DANIELA (PCCDNL66A62C034O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LIDO LA PERLA S.A.S. DI CERNUTO GIUSEPPE E DEI ROSSI LUCIANA C, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA, 1/A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTO ANDREA (PTRNDR76S07G224L) rappresentato e difeso dagli avvocati ZAZA D'AULISIO ALFREDO (ZZDLRD59R20D708T), QUATRALE JESSICA (QTRJSC76L53A509Z) -controricorrente- nonchè contro LA PERLA SAS LA PERLA SAS-intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.5915/2023depositata il 20/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg