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Decreto — n. 9932/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 9932/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the tax court's second-instance judgment extinguished. The appellant, Pasquale Apicella, failed to request a decision on the court's proposal for settlement within the mandatory 40-day period. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, second comma, c.p.c.; Art. 391, second comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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waiver of appeal settlement proposal extinction of proceedings tax litigation costs allocation spese di esecuzione pagamento a rate tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, second comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, second comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.88/2024 R.G. proposto da : APICELLA PASQUALE, elettivamente domiciliato in SALERNO VIA LUIGI GUERCIO N. 197 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GAETA MARIA MADDALENA (GTAMMD77C66H703T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GAMMA TRIBUTI SRL, elettivamente domiciliato in PONTECAGNANO VIA DANTE ALIGHIERI N. 16 DOM.DIG., presso lo studio dell’avvocato MELE ANNA (MLENNA64T44H703S) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.4972/2023depositata il 04/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg