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Ordinanza — n. 9908/2025 — snciv Generato dall'IA

Court rejects external res judicata claim for Ires tax loss deduction based on Irap precedent due to distinct tax bases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9908/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional tribunal decision that had previously rejected a loss deduction claim. The regional court had relied on an earlier judgment regarding Irap tax to establish res judicata, arguing the facts were identical. The Supreme Court ruled that because Ires and Irap taxes have fundamentally different calculation bases and legal structures, a prior decision on Irap cannot preclude a new claim for Ires relief.

Regesto Legislator

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Art. 101, comma 5; Art. 109, comma 1; Art. 110, commi 10 e 11 del TUIR; d.lgs. n. 446/1997: A prior judicial decision establishing the inadmissibility of loss deductions for Irap tax cannot produce external res judicata effects in a subsequent proceeding concerning Ires tax, as the two taxes possess structurally different bases and calculation criteria.

Parole chiave

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external res judicata Ires tax deduction Irap tax base loss carryforward tax calculation criteria distinct tax bases preclusive effect sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 101, comma 5 del TUIR
Art. 109, comma 1 del TUIR
Art. 110, commi 10 e 11 del TUIR
101, comma 5, e 109, comma 1, del TUIR, e di componenti negative relative a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, in violazione dell’art. 110, commi 10 e 11, del TUIR.
Art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 446/1997
Art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 446/1997
La determinazione della base imponibile è, a sua volta , differenziata a seconda dei soggetti passivi e, nel caso delle società di capitali, quali le ricorrenti, si determina (art. 5, comma 1,del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24416/2024
Cass. n. 24416/2024; Cass.
Cass. n. 35596/2019
24416/2024; Cass. n. 35596/2019; Cass.
Cass. n. 14596/2018
35596/2019; Cass. n. 14596/2018; Cass.
Cass. n. 235/2014
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 3580 / 20 2 0 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI, N. 12 -ricorrente - contro UNICREDIT s.p.a., in persona dei procuratori speciali e legali rappresentanti p.t. Fabio Riccardi e Gianna Maria Roggero, e FINECOBANK BANCA FINECO s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. Paola Monica Giachetto, rappresentate e difese, per procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.

GABRIELEESCALAR, presso lo studio del quale hanno eletto domicilio in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI, N. 11 - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2563/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 14 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 aprile2025 dal consigliere dott. Francesco Cortesi ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Rilevato che: 1.Unicredit s.p.a., consolidata, e Finecobank Banca Fineco s.p.a., consolidante, impugnarono innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano l’avviso di accertamento con il quale veniva rettificato il reddito della seconda ai fini Ires per l’anno 2007, previa contestazione dell’indebita deduzione di perdite su crediti, in violazione degli artt. 101, comma 5, e 109, comma 1, del TUIR, e di componenti negative relative a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, in violazione dell’art. 110, commi 10 e 11, del TUIR.

I giudici adìti accolsero il ricorso.

2. Il successivo appello erariale fu accolto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza n. 7357/2016. La sentenza d’appello fu tuttavia impugnata per revocazione dalle società contribuenti, limitatamente alla parte dell’atto impositivo concernente le operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, sul rilievo della contrarietà della decisione ad altra pronunciata dalle stesse parti ed avente autorità di cosa giudicata. I giudici regionali, con la sentenza indicata in epigrafe, accolsero l’impugnazione, rilevando:-che l’invocata sentenza definitiva aveva escluso l’applicabilità, a fini Irap, del divieto di deducibilità dei costi in questione; - che detta decisione riguardava «i medesimi fatti, medesimo periodo d’imposta e medesime disposizioni normative» della vicenda in esame, traeva origine dal medesimo processo verbale di constatazione e atteneva alla medesima annualità, seppur concernendo diversa imposta; - che, dunque, sussistevano i presupposti per attribuire a tale decisione l’effettovincolante proprio del giudicato esterno.

3. Detta ultima sentenza è stata impugnata da ll’Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Le società contribuentihanno depositato controricorso , seguito da memoria illustrativa. Il Procuratore Generale ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte. Considerato che:

1. L’unico motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 395, num. 4, cod. proc. civ. e degli artt. 66 ss. del d.lgs. n. 546/1992. L’Amministrazione osserva che , in materia tributaria, sussiste un contrasto di giudicati quando due decisioni riguardino il medesimo rapportoe che tale requisito difett a nella specie, poiché le sentenze concernevano due imposte diverse, connotate da autonomi presupposti impositiv i, distinte bas i imponibil i di riferimento e con differenti aliquote applicabili.

2. Va preliminarmente rilevato che, con la memoria depositata in prossimità dell’udienza, la difesa delle controricorrenti ha chiesto disporsi il rinvio del presente giudizio con quello di cui al n.r.g. 16845/2017, originato dal ricorso per cassazione dalle stesse proposto avverso la sentenza d’appello poi oggetto di revocazione parziale.La richiesta non merita accoglimento, sul rilievo del fatto che i due giudizi, originati da domande con presupposti affatto diversi, mantengono piena autonomia, ciò che non ne giustifica la trattazione congiunta sotto alcun aspetto; il rinvio della presente causa comporterebbe, pertanto, un’immotivata dilatazione della sua durata.

3. Ciò premesso, e venendo all’esame dell’unico motivo di ricorso, lo stesso è fondato e va accolto. 3.1. Questa Corte ha affermato in più occasioni che la sentenza pronunciata con riferimento a una determinata imposta, ancorché fondata sui medesimi fatti rilevanti ai fini dell'applicazione di un’imposta diversa, non spiega efficacia preclusiva nel giudizio avente ad oggetto quest'ultima, essendosi formata mediantel'applicazione di norme giuridiche diverse da quelle sotto le quali deve aver luogo la sussunzione della fattispecie controversa (v.

Cass. n. 24416/2024; Cass. n. 35596/2019; Cass. n. 14596/2018; Cass. n.235/2014). Poiché nel caso di specie vengono in rilievo l’Ires, nel presente giudizio, e l’Irap, nel giudizio definito, non ricorre la dedotta efficacia espansiva del giudicato esterno, perché le due imposte presentano presupposti strutturali diversi, ancorché la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi elementi di fatto. 3.2. Al riguardo, è appena il caso di sottolineare che la struttura dell’Irap non si fonda su un modello di deducibilità dei costi assimilabile a quello che, in base al principio di inerenza, si riscontra nella disciplina dell’Ires.

In quest’ultima imposta, infatti, l’elemento materiale del presupposto si identifica con il reddito netto – in ragione di quanto previsto dall’art. 73, 75 e 83del TUIR (rispettivamente concernenti i soggetti passivid’imposta, la base imponibile e la determinazione del reddito complessivo); l’Irap, invece, è un’imposta di carattere reale che ha ad oggettoun fatto economico diverso dal reddito e la sua base imponibile è data dal «valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione» (art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997).

La determinazione della base imponibile è, a sua volta , differenziata a seconda dei soggetti passivi e, nel caso delle società di capitali, quali le ricorrenti, si determina (art. 5, comma 1,del d.lgs. n. 446/1997) principalmente in base alla «differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13)». Inoltre, secondo la logica propria dell’Irap, dal valore della produzione vengono scorporati solo alcuni costi, con una radicale differenza rispetto a quanto avviene per la determinazione della base imponibile dell’Ires, dove, operando il principio di inerenza, non è concepibile alcuna esclusione a priori.

Tale scelta evidenzia, pertanto, una profonda differenza tra il criterio di calcolo del valore della produzione netta e quello del reddito netto, dal momento che alcuni costi necessariamente inerenti e deducibili per quest’ultima grandezza non sono considerati scorporabili o deducibili per la prima.

4. Dal richiamato principio si è discostato il giudice a quo; il ricorso, pertanto,va accolto e, conseguentemente, l a sentenza impugnata è cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di revocazione. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di revocazione della sentenza n. 2563/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 14 giugno 2019. Condanna le controricorrenti, in solido fra loro, al