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Ordinanza — n. 9896/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal due to failure to deposit the required court filing fee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9896/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Alessandro Urbani's appeal against the tax agency inadmissible because the required court filing fee was not deposited. The court ruled that under Article 369 of the Code of Civil Procedure, a failure to pay this fee renders the recourse procedurally impossible. Consequently, Urbani was ordered to pay the litigation costs totaling €4,020 to the tax authorities.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: An appeal is declared inadmissible and the appellant condemned to pay costs if the mandatory court filing fee is not deposited within the prescribed time limits.

Parole chiave

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procedural inadmissibility court filing fee tax appeal dismissal contributo unificato Code of Civil Procedure dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione produzione tardiva di documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
3514/1990); Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 369 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. V, 27.5.2024, n. 14756
Cass. Sez. V, 27.5.2024, n. 14756); il ricorrente deve essere condannato a rimborsare le spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione , tutelate da unico patrono ed unici soggetti che hannosvolto attività difensiva (Cass., sez.
Cass., sez. L., n. 3514/1990
14756); il ricorrente deve essere condannato a rimborsare le spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione , tutelate da unico patrono ed unici soggetti che hannosvolto attività difensiva (Cass., sez. L., n. 3514/1990); Ai sensi dell’art.
SS.UU., n. 20621/2023
13, se dovuto(SS.UU., n. 20621/2023);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 7248 / 20 24 propost o da Alessandro Urbani(C.F. RBNLSN71S08L219W); –ricorrente – contro Agenzia delle Entratee Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del Direttore pro tempore , rappresentat e e difes e , ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma sono domiciliatealla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrenti – nonché Edintorni Media s.r.l.; - intimata - e EB Service s.r.l.; - intimata - AVVISO DIINTIMAZIONE E CARTELLE DI PAGAMENTO – OMESSO DEPOSITO DEL RICORSO. r.g. n. 17248/2024a.c.1 6 /1/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano Avverso la sentenzan. 363/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, depositata il 4.09.2023; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 1 6 gennaio 202 5 ; Rilevato che Il ricorso di Alessandro Urbani non è stato depositato; l’Agenzia delle Entratee l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha nno depositato ritualmenteun unico controricorso; Considerato che Ai sensi dell’art. 369 c.p.c., il ricorso deve essere dichiarato improcedibile(cfr.

Cass. Sez. V, 27.5.2024, n. 14756); il ricorrente deve essere condannato a rimborsare le spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione , tutelate da unico patrono ed unici soggetti che hannosvolto attività difensiva (Cass., sez. L., n. 3514/1990); Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto(SS.UU., n. 20621/2023);

P.Q.M Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna Alessandro Urbani al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entratee dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione , delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euroquattromiladuecento, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari r.g. n. 17248/2024a.c.1 6 /1/2025 Cons. est. Angelo Napolitano a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se d