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Ordinanza Interlocutoria — n. 9885/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new hearing pending Supreme Court ruling on procedural admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9885/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by remanding the case to a new hearing. The appellant argued that the Regional Tax Commission failed to calculate litigation costs according to specific ministerial tables, while the respondent contended the dispute should proceed solely on cost issues. The court decided to postpone the decision until the Supreme Court resolves a related procedural question regarding the admissibility of such appeals.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; Art. 360, c.p.c.: The Court remands the case to a new hearing pending the decision of the Supreme Court on the admissibility of appeals limited to litigation costs when the merits have been acquiesced to.

Parole chiave

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litigation costs calculation procedural admissibility Supreme Court precedent tax dispute appeal remand to new hearing stralcio dai ruoli condono delle spese procedurali impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
con unico motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art.
Decreto Ministeriale 5 aprile 2014 n. 55
4 Decreto Ministeriale 5 aprile 2014 n. 55 del M inistero della G iustizia come modificato dal dm 37/2018 e delle Tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, e dell’art.
D.lgs. 546/1992
15 D.lgs. 546/1992per avere la Commissione tributaria regionale liquidato le spese del primo e del secondo grado senza distinguere le varie fasi di giudizio equantificandole al di sotto dei minimi tariffari di cui al D.M.
Art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.
art. 15 D.lgs. 546/1992
55 del M inistero della G iustizia come modificato dal dm 37/2018 e delle Tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, e dell’art. 15 D.lgs.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza interlocutoria nn. 6270 e 6275 del 2025
Ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024
6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso nr.25886-2021 R .G. proposto da: CIOCCA ROBERTA, rappresentata e dife s a dall’A vv ocato GIANLUCA FONTANELLA giusta procura speciale allegata alricorso -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, in persona del Presidentepro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 3561 /202 1 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLAZIO, depositata il 15/7/2021 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/4/2025dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Roberta Ciocca prop on e ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del L a zio aveva riformato , limitatamente alla compensazione delle spese del giudizio, la sentenza n. ,di annullamento dell’estratto di ruolo e sottesecartelle esattorial i a favore del la Regione Lazio; la Regione Lazioè rimasta intimata; la ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. con unico motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 4 Decreto Ministeriale 5 aprile 2014 n. 55 del M inistero della G iustizia come modificato dal dm 37/2018 e delle Tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, e dell’art. 15 D.lgs. 546/1992per avere la Commissione tributaria regionale liquidato le spese del primo e del secondo grado senza distinguere le varie fasi di giudizio equantificandole al di sotto dei minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 senza fornire idonea motivazione al riguardo; 1.2. nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento,invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo, èstata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese ; 1.3. si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 — in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili— laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese;1.4. questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio; 1.5. il Collegioreputa, dunque, parimenti opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazi