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Ordinanza Interlocutoria — n. 9884/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new role pending Supreme Court decision on procedural admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9884/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal by remanding the case to a new procedural role. The appellant argued that lower courts incorrectly applied tax expense compensation rules, while the opposing parties contended the matter was procedurally inadmissible due to prior acquiescence. The court decided to postpone the ruling until the Supreme Court resolves a pending question regarding the applicability of new procedural laws to cases where the merits were already settled.

Regesto Legislator

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Art. 12 comma 4-bis DPR 602/1973; Art. 360 c.p.c.: When a procedural bar renders an appeal inadmissible due to acquiescence to the merits, the court must remand the case to a new role pending a Supreme Court decision on the admissibility of the new procedural law.

Parole chiave

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procedural admissibility ius superveniens acquiescence to merits remand to new role tax expense compensation Supreme Court precedent procedural bar condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.
con unico motivo parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 15 dlgs 546/1992
3), c.p.c., violazione dell’art. 15 dlgs 546/1992 e degli artt.
Artt. 91, 92, 112, 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
Art. 12 comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973
si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025
questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n.
Ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024
6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso nr.6895-2022 R .G. proposto da: CROCE GIUSEPPE, rappresentato e dife s o dall’A vv ocato GIUSEPPE MARTELLA giusta procura speciale allegata alricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 7241/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA,depositata il 12 / 8 / 2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/4/2025dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Giuseppe Croce prop on e ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del la Sicilia aveva riformato , limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione dellespese del giudizio, la sentenza n. di annullamento dell’estratto di ruolo e sottesecartelle esattorial i , emesse da Agenzia delle entrate riscossione in favore dell’Agenzia delle entrate;

Agenzia delle entrate resiste con controricorso, Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata; ilricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. con unico motivo parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 15 dlgs 546/1992 e degli artt. 91, 92, 112, 132, comma 2, n. 4 c.p.c.per avere i Giudici d’appello erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite; 1.2. nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento,invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo, èstata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese ; 1.3. si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 — in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili— laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese; 1.4. questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio; 1.5. il Collegio reputa, dunque, parimenti opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della