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Ordinanza Interlocutoria — n. 9881/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court pending Supreme Court decision on admissibility of appeal based solely on litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9881/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court ordered a remand to the lower court pending a decision from the Supreme Court on a procedural admissibility issue. The taxpayer appealed a regional tax commission decision solely regarding the compensation of litigation costs, arguing violations of specific tax and civil procedure articles. The court noted that while the merits were already decided, the admissibility of this narrow appeal depends on a pending ruling by the Supreme Court on the applicability of a specific legal provision.

Regesto Legislator

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Art. 12 comma 4-bis DPR 602/1973; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: When an appeal challenges only the allocation of litigation costs after the merits are settled, the court must await the Supreme Court's resolution on the admissibility of such narrow appeals before proceeding.

Parole chiave

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litigation costs compensation admissibility of appeal ius superveniens tax opposition appeal remand to new role Supreme Court precedent procedural admissibility assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 15 comma 1 Dlgs 546/1992
Violazione dell’art. 15 del D.Lgs.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 comma 2 c.p.c.
Art. 24 Cost.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360 comma 1 n.
Art. 12 comma 4-bis DPR 602/1973
Si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 6270 del 2025
Ordinanza n. 6275 del 2025
Ordinanza n. 17925 del 2024
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.23525/2021 R.G. proposto da : CLIMACO GIUSEPPE, rappresentato e difesa dall’avvocato PETTORINO STEFANO (PTTSFN60C04E329N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campania, sede di NAPOLI n.1872/2021 depositata i l 01/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. Il ricorrente ha impugnatol’estratto di ruolo di cui alla cartella esattoriale n. 071 2013 0083157974 000, di complessivi € 3.226,99, per il presunto omesso versamento dell’ICI anni 2005-2006-2007- 2008.

2. La CTP di Napoli, con sentenza n. 3861/34/2020, ha accoltoil ricorso, compensando le spese di giudizio. Il contribuente ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado fondando il proprio gravame su un unico motivo così formulato:

1) Violazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992. Motivazione inesistente e contraddittoria circa la compensazione delle spese di lite. Inesistenza e/o omessa indicazione dei giusti motivi e/o di gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.

3. La CTR Campania, sez. 25, con la sentenza n°1872/25/2021 ha respinto il ricorso.

4. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

5. L’intimato non ha depositato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo di ricorso, il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 comma 1 del Dlgs 546/1992, 91 e 92 comma 2 c.p.c. e 24 Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, c.p.c.; nonché la carenza ed illogicità della motivazione relativamente alla compensazione delle spese di lite. 1.1. Nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento, conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo, è stata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese. 1.3.

Si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 — in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili — laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese. 1.4. Questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio; 1.5. il Collegio reputa, dunque, parimenti opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.