Cassation court allows taxpayer's appeal against tax agency, awarding litigation costs due to lack of defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the tax agency's non-appearance and allowed the taxpayer's appeal regarding litigation costs. The taxpayer argued that the lower court failed to justify awarding costs to the appellant because the opposing party did not appear in court. The court ruled that the appellant was not at fault for the error in cost allocation and thus deserved reimbursement for the second-instance proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 546/92; Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.: In tax proceedings, cost compensation requires explicit motivation of grave and exceptional reasons, and the absence of the opposing party cannot justify an unexplained allocation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27849/2021 R.G. proposto da : CAPRINOZZI GIULIA, rappresentato e difeso dall’avvocato MURATORI FRANCO (MRTFNC66P18H501K) unitamente all'avvocato CONTARDI RICCARDO (CNTRCR63M08H501Q) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, sede di ROMA n.1833/2021 depositata i l 08/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720170001049025000.
2. Nella contumacia dell’Agente della R iscossione, la CTR ha definito la causa con sentenza n. 12627/2018 depositata in data 19/06/2018, accogliendo il ricorso e liquidando le spese in euro €300,00 a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3. La sentenza di primo grado è stata impugnata presso la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, per la riforma della sentenza nel solo capo relativo alle spese, per aver la commissione tributaria provinciale liquidato le spese al di sotto dei minimi tariffari di cui al DM 55/2014.
4. L’Agente della riscossione anche in questo giudizio è rimasto contumace, e la CTR, con sentenza n. 1833/2021, depositata in data 08 aprile 2021, ha accolto l’appello, nulla disponendo per le spese di gravame.
5. Avverso la suddetta sentenza di gravame, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
6. L’intimato non ha depositato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente , odierna ricorrente,ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs n.546/92 commi 1 e 2 e dell’art, 111 Cost. in relazione all’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c.: l'art. 15 del d.lgs 546/92 prevede che la parte soccombente sia condannata a rimborsare le spese del giudizio, e che la compensazione possa avvenire solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, mentre la mancata costituzione in giudizio della parte appellata non può giustificare la mancata regolamentazione delle spese, che di fatto equivale a una compensazione non motivata.
2. Il ricorso è fondato.
3. Questa Corte ha già chiarito che n el processo tributario, lacompensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione legravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass.08/04/2024, n. 9312(Rv. 670803 - 01)).
4. Nel caso di specie la mancata difesa in sede di appello non ha tenuto esente il ricorrente dalle spese di lite, il quale ha dovuto affrontare il giudizio per rimediare all’errore – riconosciuto come tale proprio dal giudice del gravame - della corte di prime cure, che aveva liquidato erroneamente le spese.
5. Deve quindi riconoscersi che il ricorrente avesse diritto anche al riconoscimento delle spese di lite per il giudizio di secondo grado, in quanto incolpevole rispetto alla necessità di procedere all’impugnazione per rimediare all’errore.
6. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che provve