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Ordinanza — n. 9878/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows tax appeal, ruling partial cost compensation for administrative error illogical.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9878/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court allowed the taxpayer's cassation appeal against a regional tax court decision that partially compensated litigation costs. The taxpayer argued that the tax agency's admission of an error regarding a property name should have triggered full liability under the principle of virtual default, yet the lower court compensated costs based on the agency's late self-correction. The court held that such partial compensation is illogical because the taxpayer was forced to defend against the error regardless of the agency's subsequent administrative annulment, thus rejecting the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992; In tax litigation, partial compensation of costs based on the administration's subsequent autotutela annulment is illogical and constitutes a violation of law when the taxpayer was compelled to engage in defensive litigation activities.

Parole chiave

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tax litigation costs partial compensation autotutela annulment principle of virtual default violation of law administrative error litigation expenses assicurazione delle ipoteche

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, c.
Art. 36 d. lgs. n. 546 del 1992
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, c.
Art. 132 co. 2, n. 4, c.p.c.
546 del 1992, art. 132 co. 2, n. 4, c.p.c. e art.
Art. 111 Cost.
Art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
E, con specifico riferimento al rito tributario,ha parimenti chiarito che lacompensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art.
Art. 9, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 156 del 2015
546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett.
Art. 88 c.p.c.
art. 15 d.lgs. 546/1992
3 c.p.c, la violazione e falsa applicazione art. 15 e 46, d.lgs.
art. 92 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24234/2016
Cass. 21/05/2024, n. 14036
77 del 2018 della Corte Costituzionale, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità›› (Cass. 21/05/2024, n. 14036).
Cass. 08/04/2024, n. 9312
Cass. 26/09/2018, n. 23059
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3325/2022 R.G. proposto da : EUROCOM SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFANO MARIO (LFNMRA68E29F839W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campania, sede di NAPOLI n.8569/2021 depositata i l 02/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. La s.r.l. Eurocom ha contestato l'imposizione di una garanzia reale su un proprio immobile, sostenendo che fosse dovuta a un errore di omonimia con l'effettivo debitore, ovvero la s.r.l. Eurocom con sede legale a Melito di Napoli (NA), Vico Rossi n. 12 -C.F. 03008880654.

2. L'Agenzia Entrate Riscossione, intervenuta nel procedimento, ha confermato l'errore e richiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, avendo già proceduto in autotutela alla cancellazione della garanzia reale.

3. La CTP di Napoli, con sentenza n. 2855/2021, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese.

4. Ha formulato appello il contribuente, e la CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello, ed ha condannato l’Agenzia delle Entrate a pagare le spese processualidimidiate, compensandone cioè la metà, sia per il primo che per il secondo grado.

5. Avverso la suddetta sentenza di gravame parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi.

6. L’intimatanon ha depositato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4,c.p.c., si contesta la violazione e falsa applicazione art . 36 d. lgs. n. 546 del 1992, art. 132 co. 2, n. 4, c.p.c. e art. 111 C os t . Il riconoscimento dell’esistenza di un provvedimento illegittimo sin dall’origine avrebbe dovuto avere, quale suo logico corollario, una regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, senza compensazione alcuna. Si contesta, altresì, l’apparenza della motivazione s ul rilievo che sarebbe stata adottata una formula di stile , che sarebbe inidonea a soddisfare l’obbligo di esporre, seppur succintamente, l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta.

2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c, la violazione e falsa applicazione art. 15 e 46, d.lgs. n. 546 del 1992 e art 91 e 92 c.p.c.In particolare, la ricorrente contesta che, nonostante l’accoglimento delle motivazioni poste a sostegno dell’atto di appello, la Commissione Regionale abbiadisposto una nuova compensazione delle spese di lite, disapplicando il principio della soccombenza virtuale.

3. I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente correlati.

4. Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già sottolineato (Cass. n. 24234/2016) che il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione, che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge. 4.1.

Va anche precisato che la disposizione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 applicabile rationae temporis ( che dispone ( va ) testualmente: “2.Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate) ripropone, sostanzialmente, la regola di cui all’art. 92 c.p.c., nella formulazione che prevedeva la compensazione delle spese di lite in presenza di gravi ed eccezionali ragioni (poi riformulata in senso più restrittivo, ma ritenuta incostituzionale, in parte qua, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018), sicché i consolidati principi formulati con riferimento a tale disposizione ben possono estendersi anche al rito tributario. 4.2.

In proposito, ha precisato questa Corte (Cass. 09/04/2019, n. 9977), in tema di spese giudiziali, che ‹‹ le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità›› (Cass. 21/05/2024, n. 14036).

E, con specifico riferimento al rito tributario,ha parimenti chiarito che lacompensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione legravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass.08/04/2024, n. 9312(Rv. 670803 - 01)). 4.2. Nel caso di specie la CTR ha operato una compensazione parziale, in ragione del comportamento dell’Agenzia, che ha immediatamente ammesso il proprio errore. 4.3.

Orbene, ad avviso di questa Corte la decisione della CTR di compensare parzialmente le spese, per ambedue i gradi di giudizio, appare del tutto illogica, atteso che la parte contribuente è stata comunque costretta al giudizio ed a sostenerne le relative spese, essendo il comportamento collaborativo della amministrazione(che ha provveduto ad annullamento in autotutela) del tutto ininfluente e tardivo rispetto alla necessaria attività difensivache il contribuente ha dovuto intentare. 4.4. Deve quindi farsi applicazione del seguente principio: “in materia tributaria, in assenza di ulteriori elementi giustificativi, è illogica la decisione di disporre la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in ragione dell’intervenuto annullamento provvedimentale in autotutela nel corso di giudizio da parte dell’amministrazione - che abbia erroneamente gravato di un tributo un contribuente per errore di omonimia- avendo l’azione dell’amministrazione comunque comportato attività difensiva a carico del contribuente stesso”. 4.5.

A conferma, si osserva che, in analoga fattispecie, la Corte ha ritenuto illogica, erronea e non conforme al principio di lealtà exart.88 c.p.c. lacompensazione delle spese processuali giustificata con il pagamento pressoché integrale degli importi dovuti dall'ingiunto, effettuato in esito all'emissione del provvedimento monitorio e prima della pronuncia di primo grado sul giudiziodi opposizione, trattandosi dicomportamento non caratterizzato da spontaneità ed inidoneo ad esonerare la parte opposta dall'onere di impugnazione della eventuale pronuncia di accoglimento dell'opposizione proposta (Cass.26/09/2018, n. 23059(Rv. 650923 - 01). 4.6.

Il dedotto vizio di motivazione apparente (motivo n. 2), invece, non sussiste, atteso che la CTR ha chiaramente fatto riferimento al comportamento dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha ammesso immediatamente il proprio errore.

5. Deve quindi ritenersi che il primo motivo sia fondato e che il ricorso vada accolto.

6. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di sec