Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 9875/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new hearing pending Supreme Court decision on admissibility of appeal limited to litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9875/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the appeal against a Second Instance Tax Court judgment that fully compensated litigation expenses. The appellant argued that the lower court erred by awarding full compensation despite accepting her appeal, while the opposing party contended the appeal was procedurally barred. The Court decided to remand the case to a new hearing to await a ruling from the Supreme Court on the admissibility of an appeal restricted solely to cost allocation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973; Art. 360, c.p.c.: When an appeal is lodged solely regarding litigation costs after acquiescence to the merits, the Supreme Court must remand the case to a new hearing pending its decision on the admissibility of such a limited appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
litigation costs compensation appeal admissibility ius superveniens acquiescence to merits remand to new hearing tax dispute procedure Supreme Court precedent azione creditoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
c on un unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art.
Art. 15, D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015
3), c.p.c., violazione dell’art. 15, D.Lgs.
Art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025
questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n.
Ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024
6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso nr.11312-2023 R .G. proposto da: D’ANGELO PAOLA, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIANLUCA FONTANELLA giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ROMA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE CIARDI giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenzan. 5786/2022 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLAZIO, depositata il 12 / 1 2 / 2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/4/2025dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Paola D’Angelo prop on e ricorso, affidato ad unico motivo , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto , in relazione alla compensazione delle spese di lite, l’appello della contribuente avverso la sentenza n. Industria, Artigianato Ed Agricoltura diRoma; la Camera di Commercioresiste con controricorso, la Concessionaria è rimastaintimata CONSIDERATO CHE 1.1. c on un unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 15, D.Lgs. 546/1992 , come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente disposto l’integrale compensazione delle spese di litedei due gradi di giudizio pur essendo stato accolto il ricorso della contribuente; 1.2. nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento,invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo, èstata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese ; 1.3. si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 — in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili— laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese; 1.4. questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio; 1.5. il Collegio reputa, dunque, parimenti opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Co