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Ordinanza Interlocutoria — n. 9874/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on tax collection costs, ruling compensation requires grave reasons beyond new case law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9874/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal regarding the reimbursement of litigation costs in a tax collection dispute. The taxpayer argued that the lower courts' decision to offset opposing parties' legal fees was unjustified because recent jurisprudence deemed the appeal inadmissible. The court rejected this, holding that a mere change in judicial orientation does not constitute the 'grave and exceptional' reasons required to justify such cost compensation when no party won the main claim.

Regesto Legislator

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Art. 15 d.lgs. 546/1992; Art. 360 n. 4 c.p.c.: Compensation of litigation costs between parties is permissible only if justified by grave and exceptional reasons, which a subsequent change in judicial orientation regarding admissibility does not satisfy.

Parole chiave

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tax collection costs litigation expense offset grave exceptional reasons judicial orientation change tax appeal admissibility debiti fiscali ricupero d'imposta contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 15 d.lgs. 546/1992
Con un unicomotivo di ricorso , si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 come modificato dal d.lgs.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
156/2015, in relazione all’art. 360 n.
Art. 12 comma 4-bis d.P.R. n. 602 del 1973
Si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.
art. 15 d.lgs. 546/1992
Con un unicomotivo di ricorso , si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 come modificato dal d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza Interlocutoria n. 6270 del 2025
Ordinanza Interlocutoria n. 6275 del 2025
Ordinanza Interlocutoria n. 17925 del 2024
6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14501/2023 R.G. proposto da : BIZZARRI EDOARDO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato FONTANELLA GIANLUCA (FNTGLC76T06H501U) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sede di ROMA n.2928/2023 depositata i l 16/05/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. Il ricorrente ha impugnato plurime cartelle di pagamento e ruoli esattoriali per un importo di € 12.431,77 per crediti di natura tributaria di cui veniva a conoscenza a seguito di un accesso presso gli Uffici del Concessionario in data 6.3.2018, eccependo, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione del credito in quanto era decorso ampiamente il termine prescrizionale tra l’anno di imposta riportato nel ruolo esattoriale opposto, e, comunque, tra la data di asserita notifica della cartella di pagamento e la data di estrazione del ruolo esattoriale (6.3.2018); e nel merito eccepiva l’omessa notifica della cartella di pagamento, chiedendo conseguentemente l’annullamento del ruolo esattoriale e della cartella di pagamento opposta, con vittoria delle spese di giudizio.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 15530/2019depositata in data 21.11.2019 ha dichiarato estinta per intervenuta prescrizione la pretesa impositiva per cui è causa e compensato integralmente le spese del giudizio.

3. Il contribuente ha proposto appello e la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, con sentenza n. 2928/2023 depositata in data 16.5.2023 ha rigettato l'impugnazione, rilevando che, in assenza di appello incidentale dell'Ufficio, il merito era divenuto definitivo, ma che per le recenti modifiche normative e giurisprudenziali, l'impugnazione dell'estratto di ruolo era inammissibile, giustificando così la compensazione delle spese in entrambi i gradi.

4. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. L’intimato non ha depositato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unicomotivo di ricorso , si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 come modificato dal d.lgs. 156/2015, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., con riferimento alla disposta compensazione delle spese di lite pronunciata dal giudice di prime cure e confermata dal giudice di II grado: non essendovi stata soccombenza reciproca, la compensazione delle spese legali doveva essere giustificata da motivi "gravi ed eccezionali", non integrate dal dedotto cambiamento di orientamento giurisprudenziale successivo alla decisione di primo grado (inerente la circostanza che l'impugnazione di un estratto di ruolo sarebbe stata inammissibile), la quale risultava peraltro formulata con argomenti tali da integrare una motivazione apparente. 1.1.

Nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento, conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo, è stata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese. 1.3. Si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 — in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili — laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese. 1.4.

Questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio. 1.5. Il Collegio reputa, dunque, parimenti opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle