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Ordinanza Interlocutoria — n. 9865/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new hearing regarding tax litigation fee calculation and admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9865/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal by ordering a remand to a new hearing. The appellant argued that tax court fees were incorrectly calculated below statutory minimums, while the opposing party contended the case should proceed on fees only after acquiescence to the main judgment. The court decided to remand the case pending the resolution of a related question by the Supreme Court of Administrative Justice regarding internal res judicata and procedural admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 12 D.P.R. 602/1973: When a party appeals solely on procedural fees after acquiescing to the main judgment, the court must remand the case if the admissibility of the appeal depends on a pending decision by the Supreme Court of Administrative Justice regarding internal res judicata.

Parole chiave

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tax litigation fees internal res judicata procedural admissibility acquiescence to judgment remand to new hearing Supreme Court of Administrative Justice fee calculation minimums restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, c.p.c.
con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 15, D.Lgs. 546/1992, as modified by D.Lgs. n. 156/2015
3), c.p.c., violazione dell’art. 15, D.Lgs.
Art. 12, paragraph 4-bis, D.P.R. n. 602 of 1973
si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Ordinance interlocutory no. 6270 of 2025
Ordinance interlocutory no. 6275 of 2025
Ordinance interlocutory no. 17925 of 2024
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso nr.11314-2023 R .G. proposto da: D’ANGELO PAOLA, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIANLUCA FONTANELLA giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, in persona del Presidentepro tempore -intimata- avverso la sentenzan. 5057/2022 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLAZIO, depositata il 15 / 1 1 / 2022 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/4/2025dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Paola D’Angelo prop on e ricorso, affidato ad unico motivo , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva accolto , in relazione alla compensazione delle spese di lite, l’appello della contribuente avverso la sentenza n. .

La Regione è rimastaintimata. Parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 15, D.Lgs. 546/1992 , come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente liquidato le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio in misura inferiore ai minimi tariffari ed omnicomprensiva; 1.2. nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento,invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo, èstata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese ; 1.3. si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 — in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili— laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese; 1.4. questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d'ufficionel successivo grado di giudizio; 1.5. il Collegio reputa, dunque, parimenti opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte