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Ordinanza — n. 9863/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against regional tax commission for failing to separately calculate litigation costs per trial degree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9863/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Roberta Ciocca's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision. The Commission had combined the litigation costs for both the first and second trial degrees into a single lump sum of €500, which was below the statutory minimums. The court ruled that judges must distinctly calculate and specify costs for each degree of judgment to ensure transparency and allow parties to verify the calculation criteria. Consequently, the contested sentence was quashed and the case remitted to a differently composed second-instance tax court for a proper cost assessment.

Regesto Legislator

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Art. 15 D.lgs. 546/1992; Art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.; Art. 118 disp. att. c.p.c.: The judge must distinctly liquidate litigation costs and fees for each degree of the trial, as cumulative calculation without distinction violates the principle of transparency and the parties' right to control the calculation criteria.

Parole chiave

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litigation costs calculation separate degree assessment tax administrative litigation statutory minimums judicial transparency cassation remittal costs of appeal spese secondo la LStrl

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, c.p.c.
Con un unico motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 4 of D.M. n. 55/2014
3), c.p.c., violazione dell’art. 4 Decreto Ministeriale n.
D.M. n. 37/2018
55/2014 del Ministero della Giustizia come modificato dal D.M. n. 37/2018, delle Tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, dell’art.
Art. 15 of D.lgs. 546/1992
37/2018, delle Tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, dell’art. 15 D.lgs.
Art. 132, paragraph 2, no. 4, c.p.c.
546/1992, dell’art. 132 comma 2 n.
Art. 118 of disp. att. c.p.c.
art. 15 D.lgs. 546/1992
37/2018, delle Tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, dell’art. 15 D.lgs. 546/1992, dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18905/2017
Cass. n. 19623/2016
Cass. n. 24890/2011
Cass. n. 13138/2011
Cass. n. 6338/2008
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 27901-2021 R.G. proposto da: CIOCCA ROBERTA, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIANLUCA FONTANELLA giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 3216/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 24/6/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/4/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Roberta Ciocca propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva riformato, limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese del giudizio, la sentenza n. , con cui era stata annullata la cartella esattoriale notificata alla contribuente dalla Regione Lazio.

La Regione Lazio è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con un unico motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 4 Decreto Ministeriale n. 55/2014 del Ministero della Giustizia come modificato dal D.M. n. 37/2018, delle Tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, dell’art. 15 D.lgs. 546/1992, dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art.118 disp. att. c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale liquidato le spese del primo e del secondo grado senza distinguere le spese relative ai due gradi di giudizio, quantificandole in forma omnicomprensiva in misura pari ad Euro 500,00, anche al di sotto dei minimi tariffari e senza fornire idonea motivazione al riguardo. 1.2.

La doglianza è fondata con riguardo al primo profilo circa la liquidazione cumulativa delle spese di lite. 1.3. Invero, in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese (cfr. Cass.nn. 18905 del 2017, 19623 del 2016, Cass. n. 24890 del 2011, 13138 del 2011, 6338 del 2008). 1.4.

A tale consolidato orientamento non risulta essersi conformata l'impugnata sentenza, che ha liquidato in via cumulativa le spese giudiziali di ambedue i gradi di merito, senza distinguere tra primo e secondo grado.

2. Pertanto, il ricorso va accolto, con assorbimento di ogni altra questione, e la sentenza cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che si atterrà dal principio di diritto enunciato e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, dell