Cassation court dismissed tax agency appeal, ruling discretionary fee allocation does not violate the principle of victory.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a lower court's decision to partially award litigation costs. The agency argued that the lower court violated the principle of victory by ordering it to pay two-thirds of the fees while compensating the taxpayer only one-third. The court held that the principle of victory prohibits awarding costs to a partially victorious party but leaves the specific allocation and compensation of fees within the discretion of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c.p.c.; Art. 15, d.lgs. n. 546/1992: The principle of victory bars costs against a fully victorious party, yet the allocation and partial compensation of litigation fees remain within the discretionary power of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.2556-2023 R .G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro SIAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato GIANFILIPPO CECCIO giusta procura speciale in allegato al controricorso -controricorrente- avverso la sentenzan. 9359/2022 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA,depositata il 4 / 11 / 2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/4/2025dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Agenzia delle entrate proponericorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliaaveva parzialmente accoltol’appello di SIAR S.r.L. avverso la sentenza n. compensando per 1/3 le spese di lite dei due gradi di giudizio.
La societàcontribuente resiste con controricorso . RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. C on unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 15, d.lgs. n. 546/1992 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente disposto la condanna dell’odierna ricorrente al pagamento dei 2/3 delle spese di litedel primo e del secondo grado di giudizio , compensando solo per 1/3 la rimanente parte, sebbene fosse stata statuita la « parziale conferma dei recuperi ...pari ad € 116.576,00 di costi ritenuti indeducibili, a fronte di un totale di recuperipari ad € 353.469,00». 1.2.La censura va disattesa. 1.3.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, i n tema dicondanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso, infatti, nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può esserecondannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, e, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi disoccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr.
Cass. n. 19613del 2017 ; Cass. n. 8421 del 2017 ; Cass. n. 13229 del 2011).
2. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va respinto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura pari ad euro2.410,00 per compensi, oltre ad euro 200,00per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Cor