Cassation Court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished by administrative act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the Revenue Agency against a lower tax court decision. The lower court declared the tax litigation extinguished following an administrative act listing the case as definitively resolved under specific 2022 and 2023 laws. The Supreme Court upheld this procedural outcome, confirming that the process ended without a substantive judgment on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197/2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13/2023: The court declares that a tax litigation process is extinguished when the administrative authority issues a definitive act confirming the resolution of the case, thereby precluding further judicial proceedings on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10960/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro OLIVIERI SERGIO, OLIVIERI SIMONA E OLIVIERI VINCENZArappresentati e difes i dagli avvocati NATOLI ORESTE E CINQUEMANI LUIGI avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA SICILIA n. 5787/14/2018depositata il 18/12/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 01/04/2025