Cassation court dismisses appeal against lower court's declaration of extinction due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the Agenzia delle Entrate against a lower court's decision declaring the civil proceedings extinct. The lower court found the case extinguished because the defendant failed to request a hearing within the strict time limits set by the new tax law. The Cassation court upheld this procedural outcome, ruling that the statutory deadline for requesting a hearing had expired, thereby validating the extinction of the lawsuit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 391 cod. proc. civ.; The court declares a civil procedure extinct if the party fails to request a hearing within the specific time limits established by special legislation, thereby barring further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23163/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SAIM SRL, rappresentata e difesa dagli avvocat i ANDREICICH VIPSANIA unitamente eLEO MAURIZIO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 668/ 09/ 2021 depositata il 04/02/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 03/04/2025 Il Pr