Italian court declares civil process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished, ruling that the lower court correctly applied the new tax law's automatic termination mechanism. The plaintiff argued against the dismissal, but the court found the procedural outcome valid because the case was definitively resolved without a formal denial. Consequently, the court upheld the decision that the litigation ended by operation of law, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The civil process is automatically extinguished upon the transmission of the list of cases for the declaration of extinction of proceedings, unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11500/2020 R.G. proposto da : CREDITO EMILIANO HOLDING SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato NAPOLITANO FRANCESCO, unitamente agli avvocati DI COMITE SEVERINA, MILITERNO ALESSANDRA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA -ROMAGNA n.1893/ 04/ 2019 depositata il 11/10/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 12/03/2025