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Decreto — n. 9839/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal as process extinguished by automatic declaration of tax debt extinction under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 9839/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the State Attorney's appeal against a lower court ruling that extinguished the tax litigation. The lower court found the process terminated automatically because the tax authority had declared the debt extinguished in accordance with the new legislative framework. Consequently, the court upheld the decision that no further judicial action was required regarding the specific tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The process for tax disputes is automatically extinguished when the tax authority declares the debt extinguished, unless parties specifically request a hearing to contest the extinction.

Parole chiave

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tax debt extinction automatic process termination State Attorney appeal legislative framework 2022 judicial litigation closure contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
2610 / 0 2/ 20 20 depositata il 13/11/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13799/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro CARPINELLI GIULIA, rappresentata e difesa d agli avvocat i ANTONINI MASSIMO GUIDO, PELLECCHIA IRENE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2610 / 0 2/ 20 20 depositata il 13/11/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 02/04/2025 Il