Court dismisses tax debt case as process extinguished due to full payment under simplified collection scheme.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax collection process extinguished after the taxpayer fully paid the debt under the simplified collection scheme. The taxpayer initially adhered to the 2018 and 2022 simplification laws, leading the State Attorney to confirm the debt's extinction upon full payment. Consequently, the court dismissed the appeal against the lower court's decision to terminate the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231 of Law 119/2018; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: When a taxpayer fully pays debts under the simplified collection scheme, the process is extinguished, and any subsequent appeals against the extinction decision are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27711/2015 R.G. proposto da: MAIO GUGLIELMO SRL rappresentata e difesa dall’Avv.ti DI TRANI Lazzaro e CARTONI Bernardo Contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CHIETI rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la SENTENZA di COMM. TRIB. REG. ABRUZZO n. 413/6/2015, depositata il 23/04/2015, pronunciata con riferimento ad un atto impositivo per il quale la ricorrente ha aderito inizialmente alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dal DL n. 119/2018 (rottamazione ter) e successivamente dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater); rilevata la comunicazione del 31.03.2025 dell’Avvocatura di Stato dalla quale risulta l’intervenuto pagamento di tutte le rate delle definizioni agevolate cui ha aderito il contribuente; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 02/04/2025 Il