Cassation court dismisses appeal regarding tax litigation extinction due to procedural time limits. The court ruled the process extinguished by law. The lower court correctly applied the statute on time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against a decision declaring the tax litigation extinguished. The lower court found that the procedural timeline for declaring the extinction of the lawsuit had expired, as required by the relevant tax law provisions. Consequently, the court upheld the ruling that the process ended automatically, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 186-200, l. n. 197/2022: The court established that a tax litigation process is extinguished by operation of law when the statutory deadline for declaring its extinction passes without a formal request to fix a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15405/2021 R.G. proposto da : SPALMACH ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato BRACONI EMANUELE contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 3742/ 02/ 2020 depositata il 26/11/2020. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 03/04/2025 Il