Court dismisses appeal against tax authority for extinguished civil litigation regarding tax declaration deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the Province of Latina against the tax authority's declaration of process extinction. The lower court ruled that the civil proceedings regarding the tax declaration deadline were extinguished under specific legislative provisions after the tax authority transmitted the relevant list. Consequently, the court upheld the decision that the process ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The transmission of the list of judgments for extinction of proceedings pursuant to the cited provisions legally terminates the civil process, barring further substantive adjudication unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23355/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro PROVINCIA DI LATINA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSSI UMBERTO e dall'avvocato MUSTO PASQUALE avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. LAZIO n. 893/ 18/ 2021 depositata il 15/02/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 03/04/2025 Il