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Ordinanza — n. 9793/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; parties reached agreement extinguishing the dispute over property taxes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9793/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the parties reached a settlement agreement on March 4, 2025. The Municipality of Anacapri had initially sought dismissal of the taxpayer's appeal regarding property taxes, but the dispute was resolved through a conciliation verbale. Consequently, the court ordered the litigation costs to be compensated between the parties and exempted the municipality from further unified contribution fees.

Regesto Legislator

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Art. 48, comma 4, d.lgs. n. 546/1992; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is extinguished when the parties reach a settlement agreement, thereby terminating the subject matter of the dispute and obviating the need for further judicial intervention.

Parole chiave

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cessazione materia contendere concordato estinzione giudizio contributo unificato esenzione conciliazione verbale estinzione ricorso cassazione ritiro delle conclusioni civili impugnazione della cancellazione azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 48, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Con istanza dell’11.3.2025 il Comune di Anacapri ha chiesto l’estinzione del giudizio ed ha depositato verbale di conciliazione del 4.3.2025, nel quale le parti hanno definito, ex art. 48, comma 4, del d.lgs.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
L’esito conciliativo del giudizio esclude l'applicabilità, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4503/2023 R.G. proposto da Comune di Anacapri, c.f. 00511550634, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Benincasa, c.f. BNNFBA66M07F839M, telefax 0815647805 con domicilio digitale eletto: p.e.c. –ricorrente – contro Maria Gabriella Nicolella, c.f.: NCLMGB50P46F839H rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Garofalo (GRFNTN78T26F839H), con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica: antoniogarofalo1@avvocatinapoli.legalmail.it -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, sez.

I, n. 4452/1/2023, depositata il 19 luglio 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2025 dalla dott.ssa Martina Flamini; Fatti di causa 1. Maria Gabriella Nicolella proponeva alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ricorso avverso due avvisi di accertamento, contraddistinti dal numero 56, emessi dal Comune di Anacapri con i quali veniva richiesto il pagamento dell’IMU e della TASI per l’anno d’imposta 2016, chiedendone l’annullamento: lamentava il difetto di motivazione ed il mancato riconoscimento dell'esenzione trattandosi di abitazione principale.

Il Comune di Anacapri si costituiva concludendo per il rigetto del ricorso.

2. La CTP di Napoli, con la sentenza n. 7803/21/2022, depositata il 22 luglio 2022, rigettava il ricorso.

3. La contribuente proponeva appello, insistendo, in primo luogo nel motivo di gravame relativo al difetto di motivazione dell’atto impugnato.

4. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello affermando che l’avviso impugnato era, in relazione alla questione che aveva portato al rigetto del ricorso della contribuente nel merito, del tutto privo di motivazione.

5. Il Comune di Anacrapri ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

6. La contribuente ha resistito con controricorso.

6. Con istanza depositata l’11.3.2025, il Comune ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ragioni della decisione 1. Con istanza dell’11.3.2025 il Comune di Anacapri ha chiesto l’estinzione del giudizio ed ha depositato verbale di conciliazione del 4.3.2025, nel quale le parti hanno definito, ex art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, il contenzioso tra le stesse pendenti, ivi compreso il presente giudizio. In ragione di quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere; le spese di lite vengono compensate come da concorde istanza delle parti. L’esito conciliativo del giudizio esclude l'applicabilità, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012. P.Q.M La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione per intervenuta cessazione della materia del contendere; compensa le spese di lite. Così deciso nella cam