Cassation appeal dismissed due to settlement; parties reached agreement on IMU tax dispute, extinguishing the litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the parties reached a settlement agreement on March 4, 2025. The Municipality of Anacapri had appealed a second-instance tax court decision that annulled an IMU assessment against Maria Gabriella Nicolella, citing a lack of motivation. The court ruled that the conciliatory outcome removed the subject matter of the dispute, thereby terminating the proceedings and compensating litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48, comma 4, d.lgs. n. 546/1992; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: A settlement agreement reached during cassation proceedings extinguishes the litigation by cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4503/2023 R.G. proposto da Comune di Anacapri, c.f. 00511550634, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Benincasa, c.f. BNNFBA66M07F839M, telefax 0815647805 con domicilio digitale eletto: p.e.c. –ricorrente – contro Maria Gabriella Nicolella, c.f.: NCLMGB50P46F839H elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA), alla via Compagnone, 12, presso l’avv. Antonio Garofalo (GRFNTN78T26F839H), che la rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al controricorso, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica: antoniogarofalo1@avvocatinapoli.legalmail.it -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, sez.
I, n. 7705/1/2022, depositata il 5 dicembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2025 dalla dott.ssa Martina Flamini; Fatti di causa 1. Maria Gabriella Nicolella proponeva alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ricorso avverso l’avviso di accertamento IMU emesso dal Comune di Anacapri con il quale con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di €.4.674,00 comprensiva di sanzioni ed interessi, a titolo di omesso versamento dell’IMU dovuta per l’anno di imposta 2015, chiedendone l’annullamento: lamentava il difetto assoluto di contraddittorio endoprocedimentale tra l’ente impositore ed il contribuente, il difetto di motivazione ed il mancato riconoscimento dell'esenzione trattandosi di abitazione principale.
Il Comune di Anacapri si costituiva concludendo per il rigetto del ricorso.
2. La CTP di Napoli, con la sentenza n. 9567 del 6 settembre 2021 rigettava il ricorso.
3. La contribuente proponeva appello, insistendo, in primo luogo nel motivo di gravame relativo al difetto di motivazione dell’atto impugnato.
4. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello affermando che l’avviso impugnato era, in relazione alla questione che aveva portato al rigetto del ricorso della contribuente nel merito, del tutto privo di motivazione.
5. Il Comune di Anacrapri ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo.
6. Con istanza depositata l’11.3.2025, il Comune ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ragioni della decisione 1. Con istanza dell’11.3.2025 il Comune di Anacapri ha chiesto l’estinzione del giudizio ed ha depositato verbale di conciliazione del 4.3.2025, nel quale le parti hanno definito, ex art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, il contenzioso tra le stesse pendenti, ivi compreso il presente giudizio. In ragione di quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere; le spese di lite vengono compensate come da concorde istanza delle parti. L’esito conciliativo del giudizio esclude l'applicabilità, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012. P.Q.M La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione per intervenuta cessazione della materia del contendere; compensa le spese di lite. Così deciso nella