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Ordinanza — n. 9777/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to extrajudicial settlement extinguishing the subject matter of the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9777/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation court declared the appeal extinguished because the parties reached an extrajudicial settlement that resolved all disputed issues. The Institute of the Sisters Clarisse submitted evidence of a formal agreement dated December 2023 and partial tax payment, while Rome Capitale opposed the dismissal. The court ruled that such a settlement legally terminates the litigation subject matter, thereby dismissing the appeal and compensating litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 104, comma 1, c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: An extrajudicial settlement resolving the subject matter of the dispute extinguishes the litigation, precluding further appellate proceedings and exempting the appellant from the unified contribution.

Parole chiave

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cessazione materia contendere accordo stragiudiziale estinzione giudizio contributo unificato ricorso cassazione imposta ecclesiastica imposta locale asilo nelle chiese

Disposizioni normative citate

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Art. 104, comma 1, c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
2.L’esito conciliativo del giudizio esclude l'applicabilità, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31138/2021 R.G. proposto da Istituto delle Suore Clarisse del SS. Sacramento (C.F.: 02446190585), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Lorenzini n. 71, come da procura agli atti, presso lo studio dell’Avv. Valeria Faiola (C.F.: FLAVLR72L53Z611N; PEC: valeriafaiola@ordineavvocatiroma.org) e rappresentato e difesa dall’Avv. Alessandra De Vido (C.F.: DVDLSN71C42G888Z; PEC: alessandra.devido@ordineavvocatibopec.it) –ricorrente – contro Roma Capitale (C.F. 02446190585), in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21, rappresentata e difesa dall’Avv.

Domenico Rossi (C.F.: RSSDNC65L07C352T; PEC: domenico.rossi04@pec.comune.roma.it) in virtù di procura speciale alle liti in calce al presente atto -controricorrente – contro Comune di Roma -intimato– avverso la sentenza n. 2239/2021, depositata il 27.04.2021, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2025 dalla dott.ssa Martina Flamini; Fatti di causa 1. L’Istituto delle Suore Clarisse del SS. Sacramento propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva parzialmente accolto l’appello dell’Istituto contribuente avverso la sentenza n. 22077/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva rigettato il ricorso proposto avverso gli avvisi di accertamento ICI 2010 e 2011 emessi dal Comune, inerenti ad immobili di proprietà del contribuente, adibiti ad uso scolastico ed a case per ferie.

2. Roma Capitale ha resistito con controricorso, mentre il Comune di Roma è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1. Con nota del 27.6.2024 l’Istituto delle Suore Clarisse del SS. Sacramento ha depositato comunicazione di “intervenuta cessazione della materia del contendere”, riferendo che “con accordo stragiudiziale formalizzato in data 05.12.2023 le parti hanno definito tutto il cospicuo contenzioso fra le stesse pendenti, ivi compreso il presente giudizio” e chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio. Con successiva nota del 22.1.2025 sono state poi depositate copia del pagamento delle prime cinque rate e copia dell’accordo stragiudiziale, sottoscritto dal Direttore di Roma Capitale (accordo nel quale hanno previsto anche la compensazione delle spese di lite), nel quale è espressamente prevista la “definizione extragiudiziale” in relazione agli avvisi di accertamento ICI n. 17514 (annualità d’imposta 2010) e ICI n. 17515 (annualità d’imposta 2011).

In ragione di quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere; le spese di lite vengono compensate come da concorde istanza delle parti. 2.L’esito conciliativo del giudizio esclude l'applicabilità, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012. P.Q.M La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione per intervenuta cessazione della materia del contendere; compensa le spese di lite.

Così deciso n