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Ordinanza Interlocutoria — n. 9704/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case due to lack of proof of service on necessary co-litigant residing abroad.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9704/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case for a new trial because the required service of process on a necessary co-litigant residing in Brazil was not proven. The Agency of Revenue and the taxpayer had appealed a lower court decision regarding tax assessments and fines, but the procedural record lacked evidence that the documents were properly served on the foreign resident. Consequently, the court ordered the parties to either produce proof of timely service or effectuate new service within a specified timeframe.

Regesto Legislator

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Art. 291 cod. proc. civ.; Art. 10 Convenzione del 15 novembre 1965: When a necessary co-litigant resides abroad and service cannot be proven, the court must order new service or require proof of prior service to proceed.

Parole chiave

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necessary co-litigant service of process abroad proof of notification tax assessment appeal remand for new trial imprese di costruzione difetti di costruzione notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 291 cod. proc. civ.
Convenzione del 15 novembre 1965 sulle notificazioni

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 6953 del 2013
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3753/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – Contro ROTA BERNARDO, rappresentato e difeso dagli Avv. Giancarlo Zoppini, Giuseppe Pizzonia e Giuseppe Russo Corvace, –controricorrente – ricorrente incidentale – DE MARON MASSIMO –intimato – Avviso di accertamento –ritenute d’acconto – omesso versamento Cons. est. Rosanna Angarano 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 6079/2016, depositata in data 22 novembre 2016. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 marzo2025 dal consigliere Rosanna Angarano . Lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale, Michele di Mauro, per la precedente udienza del 12 luglio 2024, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate e il rigetto del controricorso incidentale. Rilevato che:

1. L'Agenzia delle entrate – premesso che la Guardia di Finanza aveva rilevato, in sede di verifica, che la B.M. Costruzioni di De Maron e C. s.n.c. aveva omesso e, comunque, non aveva esibito la contabilità ex art. 14 d.P.R. n. 600 del 1973, né la documentazione inerente ai fatti gestionali, e che aveva emesso fatture per operazioni inesistenti – emetteva tre avvisi di accertamento, notificati sia al legale rappresentante della società sia al socio Bernardo Rota con i quali, per gli anni 1990, 1991 e 1992, venivano accertati maggioriredditi in capo alla società, ed applicate le conseguenti sanzioni Contro tali avvisi proponeva ricorso Bernardo Rota. Con ulteriori due avvisi l'Ufficio accertava nei confronti della società in nome collettivo la mancata presentazione del mod. 770 per gli anni 1991 e 1992 nonché il mancato versamento di ritenute alla fonte. Applicava, conseguentemente, le sanzioni Anche tali avvisi venivano separatamente impugnati dal Rota.

2. La C.t.p. di Lecco rigettava i ricorsi relativi agli avvisi derivanti dal mancato versamento delle ritenute d'acconto e, invece, annullava gli avvisi di accertamento nei confronti della società in nome collettivo, ai fini Ilor. Proposto gravame da entrambe le parti, la C.t.r. della Lombardia con sentenza n. 21 depositata il 10 aprile 2006, in accoglimento Cons. est. Rosanna Angarano 3 dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, confermava gli avvisi di accertamento ai fini Ilor rispettivamente per i periodi di imposta 1990, 1991 e 1992 e,in accoglimento dell’appello del Rota, dichiarava non dovute da quest’ultimo sopratasse e sanzioni di cui agli avvisi di accertamento per quanto soggetto a ritenuta alla fonte.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Rota. Questa Corte, tuttavia, con la sentenza n. 6953 del 2013 rilevava di ufficio la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario tra la società e gli altri soci illimitatamente responsabili e rinviava al giudice del primo grado per decidere la controversia, previa integrazione del contraddittorio.

3. Il Rota riassumeva il giudizio nei confronti, oltre che dell’Agenzia, del solo socio Massimo De Maron in quanto, nelle more, la società si era estinta. La C.t.p. di Lecco confermava gli avvisi di accertamento relativi all’Ilor, precisando che il reddito accertato doveva imputarsi ai due soci, in misura pari al 75 per cento per il De Maron e al 25 per cento per il Rota, e accertava che quest’ultimo non poteva essere chiamato a rispondere di sopratasse e pene pecuniarie comminiate con gli avvisi di accertamento relativia somme oggetto di ritenuta alla fonte.

Avverso detta sentenza spiegavano appello il Rota ed appello incidentale l’Ufficio. Con la sentenza qui impugnata la C.t.r. rigettava l’appello incidentale dell’Ufficio che aveva chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna del Rota al pagamento di sovratasse e sanzioni e l’imputazione a quest’ultimo del 50 per cento (anziché del 25 per cento) del maggior reddito accertato in capo alla società e, in parziale accoglimento dell’appello principale del contribuente, annullava i tre avvisi di accertamento relativi all’Ilor per gli anni 1990, 1991 e 1992.

Cons. est. Rosanna Angarano 4 4. Ricorrono in cassazione l’Ufficio con ricorso principale e Bernardo Rota, il quale si è pure difeso a mezzo controricorso ed ha depositato successiva memoria, con ricorso incidentale.

5. Con ordinanza interlocutoria n. 23625 del 2024 questa Corte rilevava preliminarmente che non vi era prova della rituale notifica sia del ricorso che del controricorso e contestuale ricorso incidentale al socio Massimo De Maron, litisconsorte necessario, come già dichiarato da questa Corte con la sentenza n. 6953 del 2013, e già parte nel giudizio di rinvio incardinatosi a seguito di quest’ultima. Per l’effetto ne ordinava la rinnovazione.

6. L’Agenzia delle entrate in data 14 febbraio 2025 ha depositato nota consolare del 31 gennaio 2025 di non avvenuta notifica. Il contribuente in data 24 febbraio 2025 ha depositato memoria con la quale ha evidenziato di non aver ricevuto alcun documento attestante l’esito del procedimento notificatorio. Con memoria depositata il 24 febbraio 2025 la difesa di Bernardo Rota ha rappresentato di non aver ricevuto alcun documento attestante l’esito del procedimento. Considerato che:

1. Dai documenti versati in atti risulta che Massimo Maron, nei confronti del quale è stata ordinata la rinnovazione delle notifiche è iscritto all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero) e che la sua residenza è in Brasile. Detto Stato ha aderito alla Convenzione del 15 novembre 1965sulle notificazioni. All’attualità, tuttavia, sebbene entrambe le parti abbiano ottemperato alla precedete ordinanza di questa Corte, dando impulso al procedimento notificatorio, quest’ultimo non risulta ancora perfezionato. In particolare, per quanto attiene alla notifica del ricorsorisulta che la medesima non è andata a buon fine; per quanto riguarda, invece,il Cons. est.

Rosanna Angarano 5 controricorso e contestuale ricorso incidentale , risulta la spedizione all’autorità consolare ma non vi è prova dell’esito del procedimento. 2.Appare necessario, ex art.291 cod. proc. civ., ordinare alle parti di provvedere – in alternativa alla produzione della documentazione eventualmente attestante la tempestiva notifica, ove l’ autorità abbia nelle more provveduto in tal senso – a nuova notifica del ricorso n el termine di cento venti giorni dal la comunicazione della presente ordinanza. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando alle partidi provvedere – in alternativa alla produzione della documentazione attestante la rituale notifica – alla rinnovazione della notifica del ricorso e del controricorso-