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Ordinanza Interlocutoria — n. 9702/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to new hearing pending Supreme Court's decision on new tax law article.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9702/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal regarding the effect of a final criminal acquittal on tax liability. While the tax authority argued for the application of a new 2024 law establishing that such acquittals create res judicata in tax proceedings, the court noted conflicting judicial interpretations on this specific issue. Consequently, the case was remitted to a new hearing to await the Supreme Court's resolution on the matter of particular importance.

Regesto Legislator

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Art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000; Art. 360 c.p.c.: The Court remits the case to a new hearing to await the Supreme Court's decision on the interpretation of the new provision regarding the effect of criminal acquittals in tax proceedings.

Parole chiave

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tax res judicata criminal acquittal effect new legislative provision Supreme Court remission tax liability determination assistenza amministrativa fiscale internazionale sottrazione dell'iva arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4) and n. 3) c.p.c.
3114/09/21 depositata il 7 aprile udita la relazione svolta dal Consigliere Danilo CHIECA nell’adunanza camerale del 20 febbraio 2025, riconvocata l’8 aprile ●rilevato che: - l’ultimo motivo di ricorso - con il quale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 654 c.p.p.
c.p.c., viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p.- investe una questione incisa dallo «ius superveniens» costituito dall’art.
Art. 21-bis del D. Lgs. n. 74 del 2000
654 c.p.p.- investe una questione incisa dallo «ius superveniens» costituito dall’art. 21-bis del D. Lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art.
Art. 1, comma 1, lettera m), del D. Lgs. n. 87 del 2024
74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera m), del D. Lgs. n. 87 del 2024, in vigore dal 29 giugno 2024, che così recita: « 1.
art. 654 c.p
c.p.c., viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p.- investe una questione incisa dallo «ius superveniens» costituito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23609/2024
Cass. 21584/2024
Cassation court quashes tax court rulings on criminal acquittal effects and extra-accountable profits distribution.
Cass. n. 30675/2024
21584/2024, Cass. n. 30675/2024, Cass.
Cass. n. 30814/2024
30675/2024, Cass. n. 30814/2024, Cass.
Cass. n. 936/2025
30814/2024, Cass. n. 936/2025 e Cass.
Cass. n. 1021/2025
936/2025 e Cass. n. 1021/2025); (ii)il secondo opera una lettura riduttiva della novella legislativa, ritenendo che la stessa trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle sanzioni irrogate (cfr.
Cass. n. 3800/2025
Cass. n. 3800/2025, seguìta da Cass.
Cass. n. 4916/2025
3800/2025, seguìta da Cass. n. 4916/2025, Cass.
Cass. n. 4921/2025
4916/2025, Cass. n. 4921/2025, Cass.
Cass. n. 4924/2025
4921/2025, Cass. n. 4924/2025 e Cass.
Cass. n. 4935/2025
4924/2025 e Cass. n. 4935/2025); -con ordinanza interlocutoria n.
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Testo completo

INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25364/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro SCIABICA 2004 PHOTOGRAPHIC AND IMAGING SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA n. 3114/09/21 depositata il 7 aprile udita la relazione svolta dal Consigliere Danilo CHIECA nell’adunanza camerale del 20 febbraio 2025, riconvocata l’8 aprile ●rilevato che: - l’ultimo motivo di ricorso - con il quale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

4) e, ove occorrer possa , n.

3) c.p.c., viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p.- investe una questione incisa dallo «ius superveniens» costituito dall’art. 21-bis del D. Lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera m), del D. Lgs. n. 87 del 2024, in vigore dal 29 giugno 2024, che così recita: « 1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell’interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell’ente e società, con o senza personalità giuridica, nell’interesse dei quali ha agito il rappresentante o l’amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati»; ●considerato che: - sul tema riguardante gli effetti generati nel processo tributario dalla sentenza penale irrevocabile di assoluzione rispondente ai requisiti previsti dal citato articolo si sono formati nella giurisprudenza di questa Corte due contrastanti orientamenti interpretativi, di cui: (i)il primo riconosce l’efficacia del giudicato penale anche ai fini dell’accertamento del presupposto impositivo, e quindi del rapporto fra contribuente ed Erario (cfr., ex ceteris, Cass. n. 23609/2024, Cass. 21584/2024, Cass. n. 30675/2024, Cass. n. 30814/2024, Cass. n. 936/2025 e Cass. n. 1021/2025); (ii)il secondo opera una lettura riduttiva della novella legislativa, ritenendo che la stessa trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle sanzioni irrogate (cfr.

Cass. n. 3800/2025, seguìta da Cass. n. 4916/2025, Cass. n. 4921/2025, Cass. n. 4924/2025 e Cass. n. 4935/2025); -con ordinanza interlocutoria n. 5714/2025 del 4 marzo 2025, resa nell’àmbito del procedimento n. 27278/2017 R.G., è stata disposta la rimessione degli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della cennata questione di massima di particolare importanza; ●ritenuto che, alla luce di quanto precede, si renda opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa delle determinazioni della Prima Presidente;

P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio tenuta in data 20 febbraio 2025 dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, riconvocatasi nella medesima composizione di cui sopra, mediante colle