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Ordinanza Interlocutoria — n. 9700/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case to new role due to client's adoption of simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9700/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's decision, ordering the case to be transferred to a new hearing schedule. The taxpayer had previously argued that insurance expenses were non-deductible due to lack of relevance, but later declared adherence to the simplified settlement procedure under Law 197/2022. Consequently, the court suspended the substantive review of the tax assessment until after November 2027 to allow the settlement process to conclude.

Regesto Legislator

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Law 197/2022; When a taxpayer voluntarily adopts the simplified settlement procedure and pays installments, the court must suspend the trial and remit the case to a new hearing schedule after the settlement period expires.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute resolution Law 197/2022 installment payment remittal to new role tax assessment appeal suspension of trial ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Law n. 197/2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.23385/2021 R.G. proposto da : V.TRE SRL, con gli avvocati Roberto Cordeiro Guerra, Francesco Navarrini e Rita Brami, nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Laura Rosa, in Roma, alla via F. Denza, n. 20, -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 209/2021 depositata il 19/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA La società V.

Tre s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n. T8D030300290 notificatogli dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Arezzo, ai fini Ires ed Irap per l’anno di imposta 2013, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Arezzo, la quale accoglieva parzialmente il ricorso con sentenza n. 143/2/2019. Avverso tale decisione proponeva appello principale la società – in relazione al mancato riconoscimento della deducibilità delle spese assicurative per difetto di inerenza -, invocando la riforma della sentenza con esclusivo riferimento al quarto rilievo dell’accertamento, confermato dal giudice di primo grado.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Arezzo, proponeva a sua volta appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con riferimento ai rilievi primo, secondo e terzo dell’avviso di accertamento. La C.T.R., con sentenza n. 209/2/2021 respingeva l’appello principale proposto dalla parte privata ed accoglieva l’incidentale. Chiede l’annullamento della sentenza di secondo grado la società contribuente, affidandosi a tre motivi di ricorso, mentre l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. In prossimità dell’adunanza, la società contribuente ha depositato memoria dove ha dichiarato di aver aderito alla procedura di definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022, avendo corrisposto altresì le prime rate del dovuto.

CONSIDERATO 1. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la part contribuente ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata della controversia di cui alla l. n. 197/2022 e di aver corrisposto le rate fino ad oggi dovute. 1.1 Considerato che è in corso il pagamento rateale per la procedura di definizione agevolata della controversia, occorre rinviare la trattazione dell’affare a nuovo ruolo in data successiva al novembre 2027. P.Q.M La Corte dispone il rinvio della trattazione del