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Ordinanza Interlocutoria — n. 9669/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to defective service of process and missing proof of delivery to parties.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9669/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision due to procedural defects in serving the counterclaim. The tax agency failed to successfully notify the defendant company and lacked proof of delivery to the individual partner. Consequently, the court ordered a new notification and integration of the adversarial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 7, ultimo comma, della L. n. 890 del 1982; Art. 366 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the notification to the opposing party is ineffective or lacks the required proof of delivery, necessitating a new notification to regularize the adversarial process.

Parole chiave

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service of process proof of delivery tax appeal admissibility notification defect notificazione viziata notifica delle Intese notifica per raccomandata

Disposizioni normative citate

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Art. 7, ultimo comma, della L. n. 890 del 1982

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 512/2025
890 del 1982, nel testo applicabile «ratione temporis», e non essendo stata fornita con altro idoneo mezzo la prova del detto invio (cfr., sull’argomento, Cass. n. 512/2025, Cass.
Cass. n. 23653/2024
512/2025, Cass. n. 23653/2024, Cass.
Cass. n. 18472/2018
23653/2024, Cass. n. 18472/2018); - si rende, pertanto, necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Poliservice s.a.s.
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Testo completo

INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23257/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro BOLLENTE ROSARIO, rappresentato e difeso dall’avv. Viggiano Luca (domicilio digitale: lucaviggiano@legalmail.it) -controricorrente- nonché contro POLISERVICE S.A.S. di LUIGI PORCARO C., in persona del legale rappresentante pro tempore; PORCARO LUIGI;

DE ROSA CARMINE -intimati- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 3658/2017 depositata il 19 aprile udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 febbraio 2025 dal Consigliere CHIECA Danilo ●rilevato che: -la notifica del ricorso per cassazione alla Poliservice s.a.s. di Luigi Porcaro C., eseguita a mezzo del servizio postale, non è andata a buon fine, essendo la destinataria risultata irreperibile all’indirizzo indicato dalla notificante Agenzia delle Entrate; - la notifica del ricorso al socio Carmine De Rosa, anch’essa eseguita a mezzo del servizio postale, appare affetta da nullità, non risultando allegata la ricevuta di spedizione della comunicazione di avvenuta notifica (c.a.n.) inviata al destinatario ai sensi dell’art. 7, ultimo comma, della L. n. 890 del 1982, nel testo applicabile «ratione temporis», e non essendo stata fornita con altro idoneo mezzo la prova del detto invio (cfr., sull’argomento, Cass. n. 512/2025, Cass. n. 23653/2024, Cass. n. 18472/2018); - si rende, pertanto, necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Poliservice s.a.s. di Luigi Porcaro C. e la rinnovazione della notificazione del ricorso nei riguardi del De Rosa;

P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Poliservice s.a.s. di Luigi Porcaro C. e la rinnovazione della notificazione del ricorso al socio Carmine De Rosa; assegna per l’espletamento di tali incombenti il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 febbraio 2025. La Presidente An